Firmata l’Ordinanza per il Campionato 2013/2014


Alessandria: Il sindaco, Maria Rita Rossa, ha firmato l’Ordinanza n. 461 che ha per oggetto il “Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche  e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale ‘Moccagatta’, nel raggio di 200 metri - stagione calcistica  2013/2014.
Ne trasmettiamo di seguito il testo.
Reg. Ord.  n. 461 del 20/08/2013     
OGGETTO:  Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche  e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale “Moccagatta”, nel raggio di 200 metri - stagione calcistica  2013/2014.
IL SINDACO
VISTA la comunicazione prot. n. 1897 del 14/08/2013, ns. prot. n. 46716 in data 20/08/2013, con cui la Questura di Alessandria, come già avvenuto negli scorsi anni, richiede che  negli esercizi pubblici ubicati sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale “Moccagatta”, nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento  delle manifestazioni calcistiche previste  nel calendario 2013/2014 disputato dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2014-2015), per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l’inizio dell’incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso,  sia fatto divieto assoluto di:
somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
somministrare e vendere  qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di
plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2013/2014  e comunque fino al 31/08/2014, al fine di  prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
DATO ATTO che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTI: 
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267  “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che innova l’ordinamento vigente per consentire al   Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e in particolare l’art. 7 comma 4;
la Legge 689 del 24/11/1981;
l’art. 18 dello Statuto Comunale
ORDINA
per ragioni di sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura di Alessandria,  ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2013/2014 e di tutti gli  altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2014/2015) e comunque fino al 31/08/2014, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro,  comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita  e un’ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto:
di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;
di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche  analcolica,  in lattine e contenitori di vetro e di plastica,  consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente  in bicchieri di plastica o di carta.
Gli esercizi abilitati alla ristorazione tradizionale (configurabile come tipologia 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente  ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto. 
E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. 
Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.
il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.
Ai sensi dell’art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
IL SINDACO
Prof.ssa Maria Rita Rossa 

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