Speciale Naspi: Per le domande rivolgersi al Patronato EPACA


Nuova indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2015
Il decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015 ha introdotto nuove “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
NASpI. 
Viene introdotta la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI, istituite dalla cd. legge Fornero n.92/2012, le quali avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti. 
La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e non si applica, come l’ASpI e la Mini ASpI, né agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, per i
quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola, né ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
Requisiti.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
1) siano in stato di disoccupazione; 
2) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; 
3) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 
La NASpI viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Misura. 
La indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Qualora invece la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l'indennità è pari al 75 % del predetto, incrementato di una somma pari al 25 % della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare, nel 2015, l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Durata 
La NASpI viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.


Domanda e decorrenza della prestazione. 
La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, (rivolgendosi all’ Epaca il servizio è gratuito), l’indennità spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro subordinato 
 Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Se invece il rapporto di lavoro instaurato durante la percezione della NASpI comporta un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore conserva il diritto ad una prestazione ridotta, a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

Compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunque informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Consiste nella liquidazione anticipata dell’indennità: il lavoratore che ha diritto alla corresponsione della ASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del soci. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. Per richiedere la liquidazione in un'unica soluzione della NASpI si deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

ASDI. 
Viene introdotto – in via sperimentale dal 1o maggio 2015 – l’assegno di disoccupazione per i lavoratori che si trovino in particolare stato di bisogno dopo la fruizione della nuova indennità di disoccupazione NASpI (art. 16). La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita (comunque in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale), è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

DIS-COLL. 
Analogamente in via sperimentale per il solo anno 2015 viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti privi di occupazione. 
Infine viene disciplinato il cd. contratto di ricollocazione, una particolare forma di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro da parte dei servizi per il collocamento pubblici o privati, finanziata dalle regioni.
Coldiretti Alessandria

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