31 dicembre e 1° gennaio senza ‘botti’


Alessandria: Ordinanza permanente,
L’Ordinanza permanente n.823 dell’8 novembre 2012 stabilisce il “divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 dicembre e
1 gennaio di ogni anno” su tutto il territorio comunale.
Tale atto è stato emanato nell’ottica della tutela di sicurezza e quiete dei cittadini e della salvaguardia del benessere degli animali.
I controlli verranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale e delle Forze di Polizia: l’inosservanza di tale divieto prevede una sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro.
Questo il testo integrale dell’ordinanza:
Corpo Polizia Municipale CITTA’ DI ALESSANDRIA Direzione Corpo Polizia Municipale e Protezione Civile
ORDINANZA PERMANENTE Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed
altri artifici pirotecnici nei giorni 31 Dicembre e 1 gennaio di ogni anno.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno / Capodanno è consuetudine effettuare l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l’abuso di tali artifizi senza l’adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;
PRESO ATTO che già il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede, all’articolo 59, che
nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma;
RITENUTO che detta previsione, estranea alle fattispecie prevista e punita dall’articolo 703 C.P., ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni; VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Alessandria;
ORDINA
Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 Dicembre e 1 gennaio di ogni anno. L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di Polizia Urbana, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza. Ai sensi dell’art. 18 L. 24 Novembre 1981 nr. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Alessandria al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; - al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Direttore di Direzione (Dott.ssa Orietta Bocchio)
BOCCHIO ORIETTA, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 09/11/2012


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