L’incompetenza scientifica dei giudici in materia di reati ambientali.


Nel 2015, l’archiviazione-prescrizione-assoluzione del Gip Paolo Bargero impedisce addirittura l’avvio, a carico dell'ex sindaco di Alessandria, del procedimento penale promosso ben 9 anni prima da Medicina democratica con denuncia per omissioni di atti di ufficio nella tutela della salute pubblica. Viene così rilasciata licenza di impunità a Fabbio e a tutti i sindaci presenti e futuri, che è anche la condanna ai cittadini di ammalarsi e morire per lo smog urbano.
L’escamotage del PM Giancarlo Vona, nel chiedere l’archiviazione, è consistita nel sostituire come capo di imputazione l’art. 328 (omissione di atti di ufficio) che prevede la reclusione con l’art. 674 (getto pericoloso di cose) che prevede la contravvenzione pecuniaria. Il Gip, dopo nove anni, appena subentrato alla collega Enrica Bertolotto che aveva invece accolto le richieste di Medicina democratica di supplemento di indagini, non ha
neppure letto l’esposto basato sull’art. 328, si è risparmiato la lettura del volume di documenti e perizie, e ha ordinato l’archiviazione per prescrizione.
E' istruttivo mettere a confronto la striminzita paginetta del Gip con le 11 pagine dell’opposizione di Medicina democratica all’archiviazione chiesta dal PM, in aggiunta alle 90 dell’esposto e successivi supplementi e integrazioni.
Si possono cioè liberamente valutare le competenze giuridiche del querelante (che non è avvocato) e dei giudici (che sono dottori in legge). Mentre è interessante interrogarsi sulle competenze scientifiche, che richiamano l’insistenza di Raffaele Guariniello  affinchè siano istituite nell’ambito dei tribunali specializzazioni in materia di ambiente e salute, nonché una procura nazionale per i reati ambientali.
Sono emblematiche le motivazioni del PM per l’assoluzione.
La prima, giuridica, attribuisce i reati a Stato e Regioni (salvo non inquisirli): “Per le amministrazioni comunali viceversa non è possibile stabilire ‘obblighi’ in senso stretto né di singoli ‘atti dovuti’, secondo i termini concettuali delineati dall’art. 328 c.p. se non con riferimento ai provvedimenti emergenziali prescritti dai casi di ‘allerta”.
La seconda è squisitamente “scientifica” in barba a tutte le risultanze internazionali, e attribuisce il reato alla Pianura Padana: “E’ escluso su un piano scientifico un nesso di causalità tra interventi dell’amministrazione e la qualità dell’aria; ciò in quanto, salve ipotesi attualmente solo purtroppo teoriche, interventi che riguardino una modesta porzione di territorio molto raramente hanno effetti significativi in un contesto come quello della Pianura Padana”.Da notare quel “purtroppo”.
Medicina Democratica 
Lino Balza

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