Pac: pubblicata la circolare Agea sulla riserva nazionale


Pac: Lo scorso 3 giugno è stata pubblicata la Circolare Agea sulla riserva nazionale nella quale sono esplicitate le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale. L’accesso alla riserva da parte degli agricoltori può essere richiesto per ottenere l’attribuzione di nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli già detenuti. In ogni caso l’agricoltore dovrà soddisfare il requisito di agricoltore attivo. Può essere effettuato dai giovani agricoltori, dai nuovi agricoltori, per evitare l’abbandono delle terre, per la compensazione di svantaggi specifici, in situazioni di difficoltà e a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.
Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti al momento della presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell’anno di presentazione della domanda e, quindi eventualmente anche successivamente alla data di presentazione della domanda. Inoltre, per poter accedere alla riserva nazionale è necessario presentare la domanda unica entro l’ultimo
giorno utile per la presentazione della domanda.
Per poter ricevere titoli dalla riserva nazionale è necessario avere a disposizione una superficie minima ammissibile pari a un ettaro; tale regola non vale per gli agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva nazionale per evitare l’abbandono delle terre e per la compensazione di svantaggi specifici. Al momento della presentazione saranno considerati gli ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore al 15 maggio di ciascun anno.
L’utilizzo della riserva nazionale segue un ordine di priorità che comporta l’assegnazione dei titoli in primo luogo ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori. Qualora le risorse destinate alla riserva non siano sufficienti per soddisfare le richieste presentate dagli agricoltori a seguito di un provvedimento amministrativo e decisione giudiziaria, da un giovane agricoltore e da un nuovo agricoltore, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime del pagamento di base.
Per giovane agricoltore si intende un agricoltore che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda o si è già insediato in un’azienda agricola nei cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento di base e non ha più di quarant’anni nell’anno di presentazione della domanda e, quindi, anche successivamente alla presentazione della stessa.
Per nuovo agricoltore si intende un agricoltore che ha iniziato l’attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presenta domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile in cui ha iniziato a esercitare l’attività agricola. In caso di persona fisica, il nuovo agricoltore non deve aver esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola nei cinque anni precedenti l’avvio della nuova attività agricola; la verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata esaminando o la data di apertura della p.iva (nel caso di p.iva già presente, ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo) oppure l’iscrizione all’Inps come coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro. 
Nel caso di persona giuridica il nuovo agricoltore (persona fisica o giuridica) che esercita il controllo sulla persona giuridica non deve aver esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola nei cinque anni precedenti l’avvio della nuova attività agricola; la verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata esaminando la data dell’atto pubblico di costituzione della società che dovrà essere indicata nella richiesta di accesso alla riserva nazionale.
L'accesso alla riserva nazionale come giovane agricoltore e come nuovo agricoltore è consentito una sola volta e la richiesta di accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore, e viceversa. Inoltre, il ricorso a queste due fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.
Relativamente all’assegnazione di titoli dalla riserva nazionale per evitare l’abbandono delle terre, possono presentare domanda gli agricoltori che detengono superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell’Ue sul Feasr o che detengono superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo. Inoltre, l’accesso alla riserva nazionale è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. Al momento della presentazione della domanda le suddette superfici devono essere ammissibili e, per la stessa superficie, l’accesso è consentito una sola volta anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori. L’agricoltore interessato deve presentare all’Organismo Pagatore (OP) competente uno o più dei seguenti documenti: copia della domanda di adesione alla misura PSR imboschimenti dal quale risulti il periodo di impegno, copia della domanda di adesione alla misura PSR agro-ambientale dalla quale risulti il periodo di impegno, esproprio (per pubblica utilità) per occupazione temporanea e/o POR.
Per la compensazione di svantaggi specifici possono presentare domanda gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell’Ue sul Feasr. Per la stessa superficie, l’accesso è consentito una sola volta anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori. In caso di assegnazione di titoli dalla riserva per evitare l’abbandono delle terre o per la compensazione di svantaggi specifici, l’accesso alla riserva è consentito una sola volta per la stessa superficie, mentre per superfici diverse la richiesta di accesso alla riserva per evitare l’abbandono delle terre non esclude la possibilità di accesso per la compensazione di vantaggi specifici e viceversa. La richiesta di accesso può essere considerata accettata solo in caso di accoglimento della richiesta.
In caso di situazione di difficoltà possono presentare domanda gli agricoltori che per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non hanno potuto presentare una domanda di prima assegnazione di diritti all’aiuto. Si considerano cause di forza maggiore o circostanza eccezionale la morte del beneficiario, l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda, la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento, un’epizoozia o fitopatia che colpisce (in tutto o in parte), rispettivamente, il patrimonio zootecnico o le colture del beneficiario. Infine, altra causa di forza maggiore è l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto al momento della presentazione della domanda. Questa fattispecie può essere utilizzata solo nel 2016 a causa della mancata presentazione della domanda di prima assegnazione dei titoli nel 2015.
Inoltre, possono presentare domanda di accesso gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.
Modalità di calcolo dei titoli per i giovani agricoltori e per i nuovi agricoltori
Gli agricoltori che non detengono alcun titolo hanno diritto a un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili detenuti l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica. Il valore di tali titoli sarà pari al “valore riserva nazionale”, calcolato come media del valore nazionale, cioè come rapporto tra il massimale previsto per il pagamento di base nell’anno di assegnazione (escluso l’importo della riserva che per il 2015 è pari al 3%) e il numero di titoli assegnati nell’anno di riferimento; tale valore è soggetto a modifiche annuali a causa delle variazioni annuali del massimale nazionale da cui deriva il massimale per il pagamento di base.
Gli agricoltori che già detengono titoli hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo. Il valore di tali titoli sarà pari al “valore riserva nazionale”. Se il valore unitario dei titoli che l’agricoltore già detiene è inferiore al “valore riserva nazionale”, i valori unitari annuali sono aumentati fino al suddetto valore.
Considerando che il 2015 è il primo anno di assegnazione dei titoli, qualora gli agricoltori abbiano un pagato 2014, l’eventuale aumento del valore dei titoli di importo inferiore al “valore riserva nazionale” sarà eseguito su tutti gli ettari ammissibili dichiarati in domanda.
In caso di titoli detenuti in affitto (applicazione dell’art. 21 del Regolamento 639/2014 e dell’art. 34 del Regolamento 1307/2013) l’eventuale aumento del valore dei titoli spetta unicamente all’affittuario avente diritto di accesso alla riserva nazionale. Alla scadenza del contratto di affitto l’aumento del valore dei titoli è riversato nella riserva nazionale, salvo rinnovo del contratto. Tale principio si applica a tutte le tipologie di cessione temporanea.
Modalità di calcolo dei titoli in caso di accesso alla riserva per evitare l’abbandono delle terre e per la compensazione di svantaggi specifici
Qualora l’agricoltore, per le superfici in questione, non detenga già dei titoli ha diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detiene alcun titolo e per un valore unitario pari al “valore riserva nazionale” calcolato come sopra.
Qualora l’agricoltore, per le superfici in questione, detenga già dei titoli con un valore unitario inferiore al “valore riserva nazionale”, i valori unitari annuali di tali titoli sono aumentati fino al suddetto valore.
Modalità di calcolo dei titoli in situazioni di difficoltà
L’agricoltore ha diritto ad ottenere il numero di titoli e il valore dei titoli pari a quello che avrebbe ottenuto se non si fosse verificata la causa che ha impedito la presentazione della domanda.
Modalità di calcolo dei titoli in caso di ricorso alla riserva nazionale a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
L’agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data ultima di presentazione della domanda unica e l’agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica di pagamento, i titoli possono essere utilizzati anche nella campagna in questione. Qualora la definizione della controversia comporti l’aumento del valore dei titoli già posseduti dall’agricoltore e richiesti in domanda unica, il relativo pagamento è erogato a partire dalla campagna in corso.
Coldiretti Alessandria


Commenti

Post più popolari