Sfalci e potature non rientrano tra i rifiuti

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Arrivati i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente sul regime giuridico degli sfalci e delle potature del verde che, quando rispettino i requisiti richiesti dal codice ambientale per poter essere qualificati come sottoprodotti, possono essere esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti. 
Il parere ministeriale, più volte sollecitato anche da Coldiretti, interviene a chiarire l'equivoco generato dalla lettura di una nota dello stesso Ministero che, nel rispondere ad un quesito formulato dalla Provincia di Mantova, aveva inizialmente precisato che l'esclusione dal regime dei rifiuti prevista dall'articolo 185 del codice ambientale è applicabile solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati all'impiego in attività agricola o per la produzione di energia, richiamando, per le altre tipologie di residui (ad esempio quelli derivanti dalla manutenzione del verde
urbano) la disposizione che definisce i rifiuti urbani.
Con il nuovo parere, quindi, il Ministero completa le conclusioni della precedente comunicazione, precisando che anche per i residui derivanti da attività di sfalcio e di potatura che non rientrino nell'esclusione dell'articolo 185 citato (ad esempio in considerazione della provenienza non agricola), è comunque possibile dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli stessi come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.
Tale norma, in particolare, qualifica come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d)  soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il Ministero precisa, altresì - anche alla luce della giurisprudenza sull'impiego del fresato di asfalto - che, ai fini dell'applicazione della previsione in materia di sottoprodotti, la nozione di residuo di produzione va intesa in un'accezione ampia, comprendendo anche i residui derivanti da attività di manutenzione del verde.
Coldiretti Alessandria



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