Decreto riforma p.a.: dichiarazione di voto di Renato Balduzzi


La Camera ha approvato in queste ore la conversione in legge del decreto di riforma della pubblica amministrazione. Riportiamo di seguito la dichiarazione di voto svolta dall’on. Renato Balduzzi a nome del gruppo di Scelta Civica.
Un importante studioso tedesco della pubblica amministrazione, Otto Mayer, commentava tra fine Ottocento e inizio Novecento che, mentre il diritto costituzionale era soggetto a essere travolto dal passare del tempo, il diritto amministrativo aveva come caratteristica la stabilità. Noi oggi constatiamo che Costituzione e amministrazione, diritto costituzionale e diritto amministrativo, sono entrambi in forte cambiamento.
Di questo cambiamento, il provvedimento in esame è certamente un esempio, ancorché iniziale.
Dopo oltre un mese di lavoro in Commissione, il decreto-legge n. 90/2014 giunge all’attenzione di quest’aula significativamente modificato. Non stravolto, poiché molte disposizioni originarie sono rimaste tali, né alterato, poiché le modifiche intervenute hanno mantenuto le finalità e i principi che il Governo ha impresso a quest’atto d’urgenza al fine di determinare cambiamenti rapidi e, in alcuni casi, profondi al funzionamento degli apparati pubblici del Paese. Quello che la Camera si accinge a convertire in legge è un decreto migliorato nelle soluzioni politiche e raffinato in quelle
tecniche, grazie ad una proficua attività referente della I Commissione e a un’altrettanto proficua attività consultiva delle altre commissioni, con la disponibilità, che va segnalata, del Governo e del relatore.
Sul risultato di questo lavoro vorrei fare due sottolineature.
La prima sottolineatura è che – come a suo tempo emerso in sede di discussione sulle questioni pregiudiziali – si tratta di un provvedimento ampio e articolato e che però è in grado di coordinare per finalità omogenee interventi tra loro coerenti. Non è perciò un “puzzle di blandi ritocchi e aggiustamenti”, come si legge nella relazione di minoranza. Neppure è una riforma organica e integrale delle norme sulla p.a. e sul sistema della giustizia quale sembra richiedere la stessa relazione e quale il Governo non ha voluto né avrebbe potuto adottare in ragione della scelta di uno strumento normativo, quello del decreto-legge, che la Corte costituzionale ancora in tempi relativamente recenti (sent. 220 del 2013) ha dichiarato inadeguato per regola costituzionale a veicolare riforme organiche e di sistema. Piuttosto la necessità di adottare un decreto-legge di 54 articoli distribuiti in 38 pagine di Gazzetta ufficiale segnala ancora una volta le anomalie strutturali del nostro sistema di produzione normativa (richiamate anche ieri sera dal collega Mazziotti), le quali devono essere corrette e risolte mettendo in grado questo Parlamento di legiferare meglio e di differenziare i tempi di lavoro nei casi di urgenza e al contempo riducendo al minimo la tensione tra il modello costituzionale di cui all’art. 77 (anche con un suo aggiornamento, come prospettato nella riforma costituzionale in discussione al Senato) e la sua attuazione effettiva.
La seconda sottolineatura attiene a un principio che dà senso al decreto nel suo complesso e nelle sue parti ed è la ricerca di equilibrio nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e le pubbliche amministrazioni, ovvero la ricerca costante di punti di bilanciamento tra l’esigenza di trattare uniformemente i vari comparti della p.a., eliminando zone di privilegi indebiti o antistorici e promuovendo uno statuto più equo delle diverse organizzazioni e dei lavoratori che vi operano, e dall’altra parte l’esigenza di riconoscere le peculiarità e le differenze tra di essi quando ciò è necessario e doveroso in ragione delle specificità e delle cause del loro essere distinti l’uno dall’altro.
Su questo binario di una differenziazione equa e ragionevole la Commissione ha proceduto per molte questioni controverse. Così è accaduto per le norme sul trattenimento in servizio e sulla risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro sulle quali si è raggiunta una mediazione soddisfacente tra la finalità del ricambio generazionale e l’esigenza di alcuni comparti, tra i quali emergono quelli sanitario, universitario e scolastico, di non subire nell’immediato carenze di organico o emorragie di professionalità, magari anche per scelte opache e immotivate (e, invece, ora doverosamente da motivarsi) dell’amministrazione. E analogamente si potrebbe parlare della ristrutturazione della retribuzione aggiuntiva degli avvocati dello Stato o delle norme sulla efficienza produttiva degli stabilimenti militari e degli arsenali.
Una maggiore ponderazione ha condotto all’assunzione di soluzioni più sagge anche per quanto riguarda la riduzione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali, rispetto ai quali si è passati da una soppressione indiscriminata a un taglio selettivo delle realtà meno produttive, seppur questo risultato sia stato ottenuto con l’adozione di un criterio, la non corrispondenza con le sedi di Corte d’Appello, che non aiuta ad esplicitare i criteri di efficienza che possono invece riconoscersi alla base della modifica all’originario articolo del decreto. E la stessa cosa può dirsi per la riorganizzazione della spesa delle Autorità amministrative indipendenti, verso le quali la nuova formulazione usa maggiore cautela nell’ottica di promuovere maggiore responsabilità e autonomia nell’attuazione di obiettivi di efficienza ai quali, in ultima analisi (per la “clausola di sicurezza” di cui al comma 9-bis), le singole autorità non potranno sottrarsi. E ancora analogamente può dirsi per la modifica della riduzione dei diritti annuali che le imprese versano alle Camere di commercio, che, oltre ad introdurre un principio di gradualità nella riduzione e a renderla sostenibile con l’intervento su altre fonti di finanziamento, ha anche mostrato attenzione verso un processo di autonoma riorganizzazione che le Camere stesse hanno avviato rispetto al loro assetto territoriale.
Tra gli aspetti positivi delle modifiche intervenute in Commissione, vorrei segnalare anche una costante premura a che le semplificazioni non si traducano in carenze di tutela per le esigenze e i diritti sottesi agli istituti interessati. In questa direzione va positivamente accolto il mantenimento – auspicato anche in sede consultiva dalla stessa Commissione bicamerale per le questioni regionali e oggetto di emendamento di Scelta Civica – del potere di verifica delle Regioni sulle autorizzazioni a realizzare nuove strutture sanitarie o socio-sanitarie. L’aver soppresso tale previsione è coerente anche con quel principio di trasparenza cui fa riferimento il titolo del decreto e che è ravvisabile in numerose disposizioni ad iniziare da quelle sull’Expo e l’obbligo di pubblicità delle relative spese o da quelle assai rilevanti sull’ANAC. E vanno nel senso di una semplificazione senza minor tutela anche alcune delle norme sul processo amministrativo (specie nella prospettiva di ridurne l’abuso per finalità dilatorie) e sul processo civile (specie nell’ottica di rendere effettive le norme sulla procedura telematica che hanno stentato negli anni a decollare).
L’esame in Commissione non ha conosciuto soltanto luci: in particolare, Scelta Civica sottolinea con vivo rammarico la presenza di norme intruse (ad esempio, nell’articolo sul ricambio generazionale è entrata una disposizione senza nesso con la rubrica stessa, oltre che altamente problematica nel merito), particolarmente censurabili proprio perché all’interno di un provvedimento  per definizione volto alla semplificazione amministrativa indissolubilmente legata alla semplificazione legislativa e normativa.
La strada per un’amministrazione amica, facile, paritaria è ancora lunga. Siamo consapevoli che questo provvedimento costituisca un momento importante di questo cammino. Verwaltungsrecht vergeht, il diritto amministrativo passa, verrebbe da dire correggendo a distanza la formula di Otto Mayer.
Per le ragioni ora esposte, il gruppo di Scelta Civica esprime il convinto voto favorevole alla conversione del decreto-legge.
Ufficio stampa dell'on. Renato Balduzzi

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