La nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura

Nei giorni scorsi il Parlamento ha definitivamente approvato la legge che introduce la disciplina delle prestazioni occasionali e il cosiddetto “Libretto Famiglia”. Come richiesto anche da Coldiretti, questa disciplina viene introdotta per sopperire al vuoto normativo conseguente all’abolizione dei voucher voluta dal Governo per evitare il referendum voluto dalla CGIL.
Di seguito una sintesi della nuova disciplina tenendo in considerazione che per la piena operatività è necessario che l’Inps metta a disposizione l’apposita piattaforma informatica. 
La legge definisce il “contratto di prestazione occasionale” come il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti e le modalità stabilite dalla legge.
Innanzitutto, la norma divide gli utilizzatori in famiglie (mediante il Libretto Famiglia) ed imprese (sono escluse le imprese con oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato). Di seguito ci riferiamo solo alle imprese.
LIMITI DI UTILIZZO
Il limite economico annuale è così suddiviso:
  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per il settore agricolo, inoltre, è ammesso il lavoro occasionale limitatamente a:
  • titolari di pensione di vecchiaia o di  invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università);
  • persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’importate è che le suddette persone non siano state iscritte l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
COMPENSI
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fioscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono imputabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che per il settore agricolo per il quale trovano applicazione le tabelle retributive stabilite dalla contrattazione collettiva agricola. Sono a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata Inps 8nella misura del 33%  del compenso) e il premio assicurativo Inail (nella misura del 3,5% del compenso).

PIATTAFORMA INPS
Per l’accesso alle prestazioni occasionali gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi su un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei  prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici.
AI fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica Inps, le somme utilizzabili per pagare le prestazioni, tenendo in conto che l’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali Inps.
ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO OCCASIONALE
Operativamente, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Inps (ovvero il contact center Inps) una dichiarazione contenente tra l’altro le seguenti informazioni:
  • dati anagrafici e identificativi del prestatore
  • luogo di svolgimento della prestazione
  • oggetto della prestazione 
  • durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni
  • il compenso pattuito per la prestazione
  • Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione SMS o posta elettronica.
Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma Inps, a revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della revoca, l’Inps provvede al pagamento delle prestazioni ed all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Il compenso viene accreditato dall’Inps entro il 15 del mese successivo sul conto corrente bancario del prestatore oppure attraverso bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.
SANZIONI
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione sulla piattaforma Inps si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, non diffidabile (per cui la sanzione pecuniaria è pari a euro 1.000 per ogni violazione).
Coldiretti Alessandria


Commenti

Post più popolari