Il CSM approva il nuovo regolamento interno. Intervento di Renato Balduzzi in plenum

Il CSM approva il nuovo regolamento interno. Intervento di Renato Balduzzi in plenum
Questa mattina il plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura ha approvato (18 voti favorevoli e 7 astenuti) il nuovo regolamento interno. Riportiamo di seguito il testo dell’intervento svolto dal prof. Renato Balduzzi.

Ufficio stampa del prof. Renato Balduzzi
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Signor Presidente della Repubblica,
signor Vicepresidente del Csm, Colleghe e Colleghi,

la relazione di Ercole Aprile ci ha già illustrato le coordinate generali del nuovo Regola-mento interno, l’applicazione data ai criteri della Risoluzione preliminare approvata l’8 giugno 2015, il lungo e articolato lavoro svolto in Seconda Commissione e in Plenum, che ha visto complessivamente impegnato il Consiglio per circa 100 ore di lavoro effettivo.
Per parte mia vorrei soffermarmi sul significato complessivo del testo che ci accingiamo a votare, in particolare sulla sua idoneità a influire sulla posizione e sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura, anche in relazione al dibattito di questi anni su tali temi e alle proposte di modifiche legislative che ancora recentemente sono state avanzate.


1. In primo luogo, questa proposta di Regolamento costituisce l’approdo di un lungo cammino, avviato nel 1959 con un primo regolamento composto di 18 brevi articoli, proseguito nel 1976 con l’approvazione di un nuovo e più corposo testo (45 articoli) e sfociato nell’approvazione, nel 1988, di un testo coordinato di 52 articoli, oggetto poi negli anni successivi di numerose e non sempre coordinate modificazioni e integrazioni. Gli attuali 90 articoli della proposta attestano che si tratta di un vero e proprio atto normativo di diritto pubblico contenente regole generali e astratte, emanato dal Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la cui qualificazione come “interno”, ai sensi dell’art. 20, n. 7, della legge 195/1978, non osta alla sua natura di atto normativo costitutivo di diritto oggettivo. Una lunga storia, appunto, non priva di esitazioni, come è avvenuto in occasione di quelle numerose modificazioni in passato “emanate” dal Consiglio superiore stesso, a firma del suo Vicepresidente. Quella storia oggi, signor Presidente della Repubblica, vede un punto fermo nella riferibilità non soltanto formale, ma altresì sostanziale, del Regolamento interno all’autorità emanante: ne dà conferma l’art. 40, che prevede esplicitamente il controllo del Presidente del Consiglio superiore della magistratura anche sulle proposte emendative di modifica che sorgano nella discussione in Assemblea plenaria.

2. Un secondo elemento da sottolineare attiene al carattere di fonte-base che il Regola-mento interno viene ad assumere, sì da configurarsi come vera e propria fonte sulle fonti. Tale ruolo del Regolamento appare chiaro soprattutto nell’art. 25, che precisa (risolvendo perplessità e difficoltà interpretative avanzate in dottrina sul testo attualmente vigente) la natura delle circolari e delle direttive, le quali sono emanate, negli ambiti di competenza del Consiglio, dal Vicepresidente allo scopo di “dare esecuzione o interpretazione alla legge e ai regolamenti, nonché per fornire criteri di orientamento sull’esercizio delle attribuzioni e della discrezionalità del Consiglio”; esso emerge altresì in molteplici disposizioni, come ad esempio nell’art. 42, che prevede l’emanazione di un’apposita circolare al fine di dare certezza, effettività e conoscibilità alla delicata procedura di cui all’art. 2 della Legge delle Guarentigie, in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale o funzionale, o nelle disposizioni che demandano la loro integrazione ed attuazione al Regolamento di amministrazione e contabilità.

3. La consapevolezza di dover porre un punto fermo, rispetto a quella storia lunga cui ho accennato, ha altresì ispirato molti contenuti della nostra proposta. In particolare, procedure e istituti innovativi vigenti per altri organi, di cui la Costituzione disciplina l’esistenza, la composizione e le competenze, sono stati sì previsti, ma tenendo scrupolosamente conto della specificità e della peculiarità del Csm, quali disegnate dalla disciplina di fonte primaria. È il caso degli assistenti di studio e delle procedure decentrate in commissione, ma anche del Comitato per la biblioteca e l’archivio storico, della pubblicità dei lavori in commissione, della Sessione sullo stato dell’attività del Consiglio e della programmazione dei lavori.

4. I tre principi-guida della Risoluzione del 2015 (collegialità, trasparenza ed efficienza, tutti riconducibili a precise esigenze costituzionali) sarebbero stati suscettibili di entrare in conflitto ove assolutizzati e non adeguatamente bilanciati nelle specifiche soluzioni. Così, la valorizzazione della collegialità avrebbe potuto condurre a una diminuzione di efficienza, o l’enfasi su quest’ultima portare a sottovalutare l’esigenza di trasparenza. O ancora, il ruolo di un organismo collegiale quale il Comitato di Presidenza, non previsto dalla Costituzione (ma i cui componenti sono da essa specificamente considerati) e le cui attribuzioni si giustificano generalmente attraverso il ricorso al principio di efficienza e buon funzionamento, avrebbe potuto porsi, di volta in volta, in conflitto con le esigenza di trasparenza e di collegialità. Le soluzioni individuate, al termine di un lungo confronto all’interno della Commissione e con gli altri consiglieri, arricchito da una proficua e costante interlocuzione con la Presidenza della Repubblica, sono valutate da noi relatori come innovazioni equilibrate, al cui interno ogni consigliere può trovare una traccia, piccola o grande, del proprio contributo.

5. Per quanto valorizzato come fonte sulle fonti, il Regolamento interno resta una fonte secondaria. Il nostro lavoro è stato guidato da un criterio puntigliosamente ribadito in ogni circostanza, quello di rimanere scrupolosamente dentro i confini delle proprie competenze, ma sino al limite massimo di esse: sta qui, senza enfasi, ma anche senza riduzionismi e ingiustificate paure, l’essenza di quella che abbiamo sin dall’inizio chiamato con il termine di “autoriforma”. Siamo venuti per questa via a confermare, a proposito della riserva di legge di cui agli artt. 105, 107 e 108 Cost., il suo carattere di riserva “a geometria variabile”, assoluta per quanto attiene al potere esecutivo, relativa per quanto attiene al Csm. Può forse valere per il Csm quello che nel Commento allo Statuto del Regno, oltre un secolo fa, Ignazio Brunelli affermava del magistrato quale disegnato nella legge Orlando sulle guarentigie del 1908: “nessun funzionario dello Stato deve essere più indipendente del giudice, e nessuno più disciplinato”. Anche del Csm si può dire che debba essere al tempo stesso indipendente e seriamente disciplinato: dalla legge in primo luogo, ma anche, negli spazi che la legge consente e in armonia con essa, dalla ‘”autodisciplina” dettata dal Regolamento interno.

6. Questo, signor Presidente, è il frutto del nostro lavoro. Siamo consapevoli, come Ella ci ebbe a dire l’8 giugno del 2015, che “molto dipenderà dalle misure attuative e dalle modalità concrete con cui verranno poste in pratica”. Sto pensando in particolare a una delle innovazioni introdotte, quella contenuta nell’art. 25, comma 2, cioè ai criteri di buona redazione degli atti consiliari, che non soltanto prevede che questi ultimi rispondano a requisiti di omogeneità, semplicità e chiarezza (sovente invocati dalla generalità dei magistrati), ma che impone al Consiglio di riordinare in testi unici la disciplina relativa alle materie di sua competenza. La circostanza che i primi anni di applicazione del Regolamento interno, che ci accingiamo ad approvare, siano inclusi nella medesima consiliatura che lo ha così fortemente voluto, costituisce un buon viatico per il futuro. Affronteremo l’attuazione e l’applicazione di questo testo, che vuole essere una delle principali espressioni dell’impegno ad adeguare il Consiglio superiore alle nuove sfide poste da una temperie politica ed istituzionale che presenta caratteri inediti rispetto al passato, signor Presidente, forti dell’incoraggiamento e dell’attenzione Sua personale e dei Suoi uffici. Anche per questo La ringraziamo.




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