Ape Sociale: il decreto del Presidente del Consiglio e la circolare Inps recentemente pubblicati

Ape Sociale: il decreto del Presidente del Consiglio e la circolare Inps recentemente pubblicati
Analisi e commento a cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2017 i decreti attuativi della pensione anticipata per i lavoratori precoci e dell’Ape sociale. Si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017 n. 87 e 88. Nello stesso giorno l’Inps ha diramato due circolari, la numero 99 e la numero 100, contenenti le istruzioni operative riguardanti, rispettivamente, la pensione anticipata per i lavoratori precoci e l’Ape sociale.  Anche se con ritardo, diventano  finalmente accessibili ed operative due modalità di uscita anticipata dal mondo del lavoro quali prime forme di flessibilità reintrodotte nel sistema previdenziale italiano per attenuare ed in parte superare le rigidità imposte dagli interventi Monti-Fornero. 
Per i lavoratori precoci il pensionamento anticipato diventa possibile con 41 anni di contributi mentre l’Ape sociale, sia pure in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, consente l’uscita dal lavoro con un reddito ponte che accompagna alla pensione a partire dai 63 anni di età. Questi interventi sono un primo passo nella giusta direzione. Il lavoro per estendere la flessibilità continuerà nella fase 2 del confronto con il Governo.

A questo proposito bisogna rimuovere alcune incongruenze  che potrebbero precludere l’accesso alle prestazioni per alcune categorie di lavoratori in particolare del settore agricolo, edile  e della scuola. 
D’altro canto registriamo il perdurante ritardo  del decreto di attuazione dell’Ape volontario al quale è collegata la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) con danno per tutti i lavoratori interessati ad utilizzare l’Ape di mercato e per tutti quei lavoratori iscritti alla previdenza complementare che potrebbero utilizzare la Rita. Ritardo che riguarda anche il decreto ministeriale che deve operare una semplificazione della documentazione necessaria per l’accesso alla pensione per i lavori usuranti. 
Nelle note che seguono è contenuta un descrizione sintetica dei contenuti e degli adempimenti previsti dai Dpcm e dalle circolari Inps 

Ape sociale

Il Dpcm n. 88 del 23 maggio 2017 e la circolare Inps n. 100 del 16 giugno 2017    contengono la disciplina e le istruzioni operative sulle modalità di accesso e di erogazione dell’Ape sociale, l’indennità sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) prevista dalla Legge di Bilancio 2017 e che spetta a determinate categorie di lavoratori che abbiano almeno 63 anni. 
L’ammontare dell’indennità è pari al valore del futuro trattamento previdenziale e, comunque, non può superare  1.500 euro mensili lordi. Il suo importo non sarà adeguato agli aumenti del costo vita né, se inferiore al limite,  sarà integrabile al trattamento minimo. 
L’Inps ha precisato che l’Ape ha natura di reddito da lavoro dipendente. Spettano, pertanto, le detrazioni di imposta per reddito, compreso il bonus  di 80 euro,  e per carichi di famiglia.

Requisiti per l’accesso alla prestazione

La residenza in Italia è condizione per l’accesso e per la percezione della prestazione.

Possono richiedere l’indennità:
a) i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l’erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi;
b) i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi (in questo caso la prestazione potrà essere richiesta da un solo familiare convivente);
c) i lavoratori che hanno una invalidità, accertata, pari o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 30 anni di contributi; 
d) i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di contributi; la categoria è composta dalle seguenti figure professionali: 
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza di persone non autosufficienti 
- Insegnanti della scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

Con il D.L. 50/2017 il Governo ha chiarito che per la maturazione del requisito di cui al punto d), ovvero 6 anni di attività svolte in via continuativa al momento di decorrenza della pensione, risulta essere soddisfatto anche se le medesime attività lavorative hanno subito interruzioni purché non superiori complessivamente a 12 mesi (franchigia). A condizione che le citate attività lavorative siano state svolte non oltre il settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo pari a quello delle eventuali interruzioni. 

Il Dpcm nell’identificare le categorie beneficiarie fa esplicito riferimento per i lavoratori in stato di disoccupazione all’articolo 19 del D.Lgs.  150/2015, il quale prevede la possibilità di sospensione del trattamento di disoccupazione per eventuali periodi di lavoro a termine fino a 6 mesi. Quindi i lavoratori che avessero sospeso il sussidio per prestare un’attività lavorativa a tempo determinato non perderebbero il diritto di accesso all’Ape sociale sorto per effetto dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Con riferimento agli operai agricoli, l’intervallo temporale tra il periodo di disoccupazione e la corresponsione dell’indennità, implica che i tre mesi devono essere computati dalla data di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, se intervenuti nell’anno della domanda di Ape, o dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.  

In caso di assistenza al portatore di handicap è precisato che l’Ape spetta non solo al coniuge ma anche alla persona in unione civile e che può essere chiesto da uno solo dei soggetti che prestano assistenza. 


Per il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto e la misura del futuro trattamento previdenziale e di conseguenza per l’accesso all’Ape, il lavoratore può far valere tutti i periodi contributivi versati presso l’Assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima e presso la gestione separata costituita presso l’Inps. Non possono essere utilizzate, invece, le contribuzioni versate o accreditate presso gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati o privati (le Casse previdenziali per i liberi professionisti). 

L’Inps ha escluso che l’anzianità contributiva minima possa essere perfezionata totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati nei paesi Ue, dello Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l’Italia. 


Possibilità di cumulo ed incompatibilità

L’Ape è incompatibile un trattamento pensionistico diretto e  con i trattamenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, con l’ASDI e con l’indennizzo per cessazione di attività commerciale. I trattamenti di disoccupazione agricola relativi a periodi antecedenti alla decorrenza dell’Ape sono, invece, compatibili considerato che questi trattamenti sono richiesti ed erogati nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento disoccupazione.    

L’Ape sociale è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e con redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro lordi annui. Qualora si superassero queste soglie l’indennità percepita diventa  indebita e l’Inps procede al recupero delle somme già erogate.

La domanda di accesso

Il procedimento di attribuzione dell’Ape prevede due distinte fasi: il riconoscimento delle condizioni di accesso; l’erogazione della prestazione.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso deve essere presentata entro il 15 luglio 2017, in caso di maturazione dei requisiti entro quest’anno. I soggetti che matureranno i requisiti nel 2018 dovranno presentare domanda entro il 31 marzo dello stesso anno. L’Inps comunicherà entro il prossimo 15 ottobre, per il 2017, ed entro il 30 giugno 2018, per lo stesso anno, l’esito delle verifiche e l’eventuale graduatoria delle domande accolte. 

Le eventuali domande presentate oltre le scadenze prima ricordate ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione se, a seguito del monitoraggio relativo alle domande presentate nei termini, risultassero risorse finanziarie residue.

Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape, la circolare Inps precisa che devono necessariamente sussistere i seguenti requisiti specifici per ogni tipologia di richiedente:
  • lo stato di disoccupazione e la conclusione del periodo di tre mesi dal termine dell’erogazione della prestazione di disoccupazione;
  • la convivenza da almeno 6 mesi con la persona con handicap grave;
  • la situazione di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% accertata dalle commissioni mediche competenti.
Possono essere perfezionati anche dopo la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso ma in ogni caso entro la fine dell’anno di presentazione della domanda stessa  i seguenti benefici:
  • requisito anagrafico dei 63 anni;
  • requisito contributivo dei 30 e dei 36 anni;
  • i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa o faticosa.       

Il riconoscimento delle condizioni con l’indicazione della prima decorrenza utile, da parte dell’Inps, consente la presentazione della domanda di accesso all’Ape.
La prestazione sarà pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, alla maturazione dei requisiti previsti. Per questo è consigliabile presentare domanda dell’Ape insieme con la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, peraltro come anche indicato dall’Inps con riferimento ai quei lavoratori già in possesso di tutti i requisiti e che non svolgono attività lavorativa.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate dovesse emergere uno scostamento  in eccesso delle somme necessarie rispetto alla dotazione delle risorse stanziate, la decorrenza del beneficio sarà differita con criteri di priorità in ragione della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed a parità di requisito in ragione della data di presentazione della domanda.
In particolare l’Inps provvede ad individuare i soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento. 


Documentazione necessaria per la presentazione della domanda

La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso è quella di seguito riportata. 
  • I lavoratori in stato di disoccupazione devono produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o del verbale di risoluzione consensuale, con l’indicazione della data di termine dell’erogazione della prestazione di disoccupazione o, se operaio agricolo, della data di termine del rapporto di lavoro.
  • Chi presta assistenza ad un familiare disabile deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e convivere da almeno 6 mesi con una persona affetta handicap grave (come da L. 104/1992).
  • Chi ha un’invalidità pari o superiore al 74% deve riportare gli estremi del  verbale di accertamento rilasciato dalle commissioni sanitarie di invalidità civile ed allegare quest’ultimo alla domanda.
  • I lavoratori che svolgono una delle mansioni gravose devono  presentare un’autocertificazione attestante l’anzianità contributiva e la mansione svolta, una copia del contratto di lavoro oppure una busta paga, una dichiarazione del datore (redatta su apposito modulo Inps) attestante i periodi di lavoro svolti, il contratto collettivo applicato, la mansione, il livello di inquadramento e l’applicazione delle voci di tariffa Inail.
 
Pagamento Tfr / Tfs dipendenti settore pubblico

Per i dipendenti del settore pubblico che ottengono l’Ape sociale i termini previsti per il pagamento del Tfr e del Tfs decorreranno dal compimento dell’ età pensionabile, come prevista dalla Legge 214/2011, e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di decadenza dall’Ape (per effetto del conseguimento del trattamento pensionistico diretto, del venir meno della residenza in Italia, per superamento dei limiti reddituali) il termine di pagamento del Tfr inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza e la prestazione fine servizio  potrà essere erogata non prima di 24 mesi da tale data.


ALCUNE CRITICITA’

  1. Ai fini del requisito contributivo dei 30 o dei 36 anni non si possono far valere i periodi contributivi versati o accreditati presso gli enti previdenziali privatizzati o privati (casse dei liberi professionisti) ma, per converso, il lavoratore in questa condizione quando  presenta domanda di pensione in cumulo è obbligato a farli valere. Si tratta di una situazione contraddittoria, che nasce da un’interpretazione restrittiva: Il  testo  della norma, infatti,  non esclude questi periodi al fine di determinare il requisito contributivo per l’Ape. Inoltre questa interpretazione potrebbe generare non poche criticità e differenze di trattamento tra i lavoratori.
  2. Altrettanto contraddittoria, perché non fondata sulla norma, appare l’esclusione dei periodi di contribuzione estera ai fini del requisito contributivo.
  3. Andrebbe chiarito che eventuali ritardi di soggetti terzi nel rilascio della documentazione che serve provare il possesso dei requisiti (verbale accertamento invalidità civile, dichiarazione del datore di lavoro sullo svolgimento di attività gravose) non devono comportare danni sul lavoratore. A questo scopo andrebbe almeno precisato che una presentazione successiva di questa documentazione, sempre entro i termini di efficacia delle domande, non modifica la data presentazione delle  domande stesse.
  4. Andrebbe precisato in modo chiaro che in caso di posticipo della decorrenza dell’Ape all’anno successivo della presentazione della domanda (per effetto di scostamenti tra il fabbisogno finanziario e le risorse stanziate) questa è comunque definitiva e non vincolata alla pubblicazione di nuove graduatorie.
  5. Sia nel Dpcm sia nella circolare non sono previste indicazioni operative specifiche per il modo della scuola. Senza un coordinamento esplicito tra le norme sull’Ape e quelle sul collocamento a riposo del personale di questo settore, i lavoratori della scuola rischiano di essere  tagliati fuori dalla possibilità di accedere all’Ape. Urgono direttive governative precise che sanino questa grave lacuna.
  6. Criticabile perché infondata e fonte di ulteriori  discriminazioni a danno dei dipendenti pubblici  l’interpretazione della norma sul pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di decadenza dal diritto all’Ape. Secondo l’Inps i 24 mesi di attesa decorrono dalla data in cui si è verificata la decadenza (e non dalla cessazione dal servizio) anche se questo ha comportato il venir meno del diritto con recupero dell’eventuale Ape erogata.               


Commenti

Post più popolari