Attività agricola connessa di produzione di energia fotovoltaica

Attività agricola connessa di produzione di energia fotovoltaica
Con risoluzione del 27 ottobre scorso l’Agenzia Entrate chiarisce quando si considera connessa all’attività agricola la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, confermando le disposizioni già applicate.
In sostanza, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando la risorsa dell’azienda costituita dal fondo.
Dal punto di vista fiscale si chiarisce che una società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall’inizio del periodo d’imposta ovvero deve avere l’indicazione “società agricola” nella ragione sociale e deve svolgere un’attività agricola ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile.
Quindi il reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica sarà così determinato:
tassazione catastale del reddito derivante dall’attività agricola, compreso anche il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui; eventuale determinazione forfetaria del reddito, applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite.
Coldiretti Alessandria




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