Ad Alessandria i saldi estivi del 2026 proseguono fino al 29 agosto, ma dietro il consueto calendario degli sconti si nasconde una domanda che riguarda soprattutto i negozi tradizionali: ha ancora senso vietare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i saldi, mentre internet, piattaforme commerciali e grandi catene hanno trasformato gli sconti in una presenza quasi permanente?
Pier Carlo Lava
L’Ordinanza dirigenziale n. 801 del 25 novembre 2025 del Comune di Alessandria ha stabilito che nel 2026 i saldi invernali si potessero svolgere dal 3 gennaio al 28 febbraio e quelli estivi dal 4 luglio al 29 agosto. Il provvedimento dispone inoltre il divieto, nei trenta giorni precedenti, delle vendite promozionali riguardanti articoli stagionali o di moda soggetti a un rapido deprezzamento.
A una prima lettura potrebbe sembrare un’altra regola decisa autonomamente dall’Amministrazione comunale. In realtà, la responsabilità principale non è del Comune di Alessandria. Il divieto discende dall’articolo 14-bis della legge regionale piemontese n. 28 del 12 novembre 1999, mentre le date di inizio dei saldi sono fissate annualmente dalla Regione sulla base degli accordi raggiunti fra le Regioni e le Province autonome.
Il Comune dispone di un margine molto più limitato: a partire dalle date stabilite a livello regionale può determinare la durata dei saldi, fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative. Alessandria ha scelto di utilizzare interamente questo periodo, dopo aver sentito le organizzazioni locali di categoria dei commercianti. Ha quindi adottato la durata massima consentita sia per i saldi invernali sia per quelli estivi.
È importante precisarlo perché sarebbe scorretto attribuire alla maggioranza di Palazzo Rosso una disposizione che il Comune non potrebbe eliminare autonomamente. Questo, però, non significa che la politica locale debba limitarsi ad applicare una normativa forse superata senza interrogarsi sui suoi effetti e senza chiedere alla Regione Piemonte di valutarne una revisione.
Una regola nata prima dello shopping digitale
La legge regionale risale al 1999. All’epoca il commercio elettronico era ancora marginale, gli smartphone non esistevano e il confronto quotidiano fra centinaia di prezzi non era alla portata di qualsiasi consumatore. Gli acquisti avvenivano prevalentemente nei negozi fisici e i saldi rappresentavano realmente due periodi eccezionali dell’anno.
L’obiettivo del divieto era comprensibile: impedire che i commercianti utilizzassero finte promozioni immediatamente prima dei saldi, confondendo i clienti sul prezzo effettivamente praticato, e garantire condizioni uniformi fra gli operatori. Si voleva inoltre evitare che una successione continua di sconti svuotasse di significato le vendite di fine stagione.
Oggi, però, lo scenario è profondamente cambiato. Il consumatore riceve ogni giorno offerte attraverso siti, applicazioni, newsletter, codici promozionali, programmi fedeltà e campagne personalizzate. Le grandi piattaforme organizzano eventi commerciali in diversi periodi dell’anno, mentre outlet, marketplace e catene nazionali dispongono di strumenti pubblicitari e finanziari difficilmente paragonabili a quelli di un negozio indipendente del centro di Alessandria.
Non significa che il commercio online sia privo di regole. Anche chi vende attraverso internet deve rispettare la disciplina sulla trasparenza dei prezzi e sulle pratiche commerciali scorrette. Il problema è capire se il divieto regionale di effettuare promozioni nei trenta giorni precedenti i saldi continui a garantire una concorrenza equilibrata oppure finisca, paradossalmente, per limitare soprattutto gli esercenti tradizionali più facilmente controllabili sul territorio.
Un piccolo negozio che ha bisogno di smaltire parte della merce stagionale non può pubblicizzare una vendita promozionale nel mese precedente ai saldi. Nel frattempo il consumatore può confrontare in pochi secondi offerte provenienti da operatori collocati in altre regioni, in altri Paesi o su piattaforme che cambiano prezzi e campagne commerciali con estrema frequenza.
La domanda, quindi, non è se debbano esistere regole. La domanda è se le regole del 1999 siano ancora adatte al mercato del 2026.
Oggi esiste già la regola del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni
Nel frattempo la tutela dei consumatori è stata rafforzata attraverso strumenti che nel 1999 non esistevano. Dal 2023, quando viene annunciata una riduzione di prezzo, il venditore deve indicare come riferimento il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti nel medesimo canale di vendita.
Se un prodotto viene pubblicizzato con uno sconto del 50%, la percentuale deve quindi essere calcolata sul prezzo più basso realmente praticato nel mese precedente e non su un prezzo aumentato artificialmente poco prima della promozione. La regola vale sia per il singolo punto vendita fisico sia per il canale online.
Questa disposizione rende più difficile costruire sconti ingannevoli e offre al consumatore uno strumento di controllo più concreto rispetto a un divieto generalizzato delle promozioni. Proprio per questo ci si può chiedere se il blocco previsto dalla legge regionale piemontese sia ancora indispensabile o se la trasparenza sul prezzo precedente possa garantire una tutela sufficiente, lasciando ai commercianti maggiore libertà.
La questione non è soltanto teorica. Nel settembre 2025, durante l’esame parlamentare di un provvedimento sulla concorrenza, sono stati presentati diversi emendamenti diretti a eliminare o ridurre le limitazioni temporali sulle vendite promozionali e a uniformare la disciplina nazionale. Quelle proposte non hanno modificato automaticamente la normativa vigente, ma dimostrano che il problema è ormai riconosciuto anche a livello politico.
Che cosa può fare davvero il Comune di Alessandria?
Il Comune non può cancellare con una propria ordinanza il divieto stabilito dalla Regione. Può scegliere la durata dei saldi entro il limite massimo di otto settimane, stabilire le modalità locali di svolgimento, effettuare i controlli e applicare le sanzioni previste. In caso di particolare gravità o recidiva, il sindaco può anche disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.
Nel 2026 Alessandria ha concesso il periodo massimo disponibile. Da questo punto di vista, non risulta che l’Amministrazione abbia ristretto ulteriormente le possibilità dei commercianti. L’ordinanza è inoltre un atto dirigenziale, firmato dal responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo economico, e applica un quadro normativo nazionale e regionale già definito.
La maggioranza comunale potrebbe però assumere un’iniziativa politica: aprire un confronto pubblico con commercianti e associazioni di categoria, raccogliere dati sugli effetti del divieto e chiedere formalmente alla Regione Piemonte di aggiornare la legge del 1999.
Sarebbe utile conoscere quanti commercianti alessandrini ritengano ancora vantaggioso il sistema attuale, quanti preferirebbero una maggiore libertà promozionale e quante violazioni siano state contestate negli ultimi anni. Senza questi dati si rischia di conservare una regola semplicemente perché è sempre esistita.
Occorre anche evitare l’eccesso opposto. Una liberalizzazione completa e priva di controlli potrebbe trasformare ogni giorno dell’anno in una falsa stagione dei saldi, rendendo più difficile per i consumatori distinguere un’offerta autentica da una normale strategia pubblicitaria. Ma tra il divieto rigido e l’assenza totale di regole esistono soluzioni intermedie: trasparenza obbligatoria, controlli sui prezzi precedenti, sanzioni contro gli sconti ingannevoli e maggiore libertà per gli operatori corretti.
La crisi dei negozi di vicinato non dipende certamente soltanto dal calendario dei saldi. Pesano la riduzione del potere d’acquisto, l’e-commerce, i costi degli affitti e dell’energia, la concorrenza dei centri commerciali e degli outlet e le trasformazioni delle abitudini dei consumatori. Proprio per questo, però, ogni limitazione dovrebbe essere periodicamente verificata per capire se produca ancora benefici superiori ai suoi costi.
L’ordinanza di Alessandria applica correttamente le disposizioni vigenti, ma mette in evidenza una questione più ampia: una normativa concepita quando il commercio digitale era quasi inesistente può continuare a regolare senza modifiche il mercato attuale?
La critica, in questo caso, deve essere rivolta soprattutto alla Regione Piemonte e a una disciplina risalente al 1999. Alla politica alessandrina, maggioranza e opposizione, spetta invece un compito concreto: non promettere soluzioni che il Comune non può adottare autonomamente, ma portare nelle sedi regionali la voce dei commercianti e chiedere una revisione fondata su dati aggiornati.
Perché proteggere il commercio locale non significa conservarlo dentro regole vecchie di oltre venticinque anni. Significa offrirgli condizioni trasparenti, controlli uguali per tutti e strumenti adeguati per competere nel mercato di oggi.
Fonti: Ordinanza del Comune di Alessandria sui saldi 2026; Regione Piemonte – saldi invernali ed estivi 2026; Regione Piemonte – vendite di fine stagione e promozionali; Ministero delle Imprese – regole sul prezzo precedente.
GEO: Alessandria, Piemonte, Italia – Commercio cittadino, negozi di vicinato, centro storico e attività commerciali del territorio comunale.
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Analisi dell’Ordinanza dirigenziale n. 801 del 25 novembre 2025 del Comune di Alessandria, della legge regionale piemontese n. 28/1999 e delle disposizioni nazionali sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite promozionali.
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