Al Moccagatta bottiglie senza tappo: sicurezza necessaria, ma l’ordinanza lascia qualche domanda

Veduta dello stadio comunale Giuseppe Moccagatta da Spalto Rovereto ad Alessandria, con la strada, gli alberi e l’impianto sportivo.
Lo stadio Moccagatta e Spalto Rovereto ad Alessandria – Immagine Google Street View, utilizzata a scopo informativo.

Garantire la sicurezza durante le partite di calcio è indispensabile, soprattutto quando sono previsti un forte afflusso di pubblico e la presenza di tifoserie contrapposte. Tuttavia, anche un provvedimento adottato per una finalità condivisibile dovrebbe contenere regole chiare, proporzionate e facilmente applicabili. Nell’ordinanza del Comune di Alessandria per la stagione calcistica 2026-2027 non tutte le disposizioni sembrano superare senza dubbi questa verifica.

Pier Carlo Lava

L’Ordinanza sindacale n. 5 dell’11 agosto 2026, firmata dal sindaco Giorgio Abonante, riguarda le partite disputate allo stadio comunale Moccagatta dall’U.S. Alessandria Calcio 1912, dalla Juventus Next Gen e gli altri incontri sportivi considerati di particolare rilevanza. Il provvedimento rimarrà valido fino al 31 agosto 2027 e introduce una serie di limitazioni applicabili per tutta la durata di ciascun incontro, comprese le tre ore precedenti e le due ore successive.

Non si tratta, dunque, di divieti limitati all’interno dello stadio. L’ordinanza coinvolge una zona molto più estesa, comprendente tratti di viale Michel, viale Milite Ignoto, via Mazzini, via Pastrengo, corso Monferrato, Lungo Tanaro Solferino e Magenta, Parco Italia, oltre a parcheggi, bar, chioschi, supermercati, negozi alimentari, distributori automatici, attività artigianali e circoli privati presenti nelle aree interessate dal passaggio delle tifoserie.

Dalla bottiglia di vetro alla bottiglietta d’acqua

Il Comune parte da due considerazioni ragionevoli: l’abuso di alcol può favorire comportamenti pericolosi, mentre le bottiglie di vetro, soprattutto se rotte o lanciate, possono diventare strumenti capaci di provocare lesioni. Il problema nasce quando il divieto viene esteso non soltanto al vetro e agli alcolici, ma praticamente a ogni bevanda e a quasi tutti i contenitori.

Durante le fasce orarie previste è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi. Ma è vietata anche la vendita, persino gratuita, di qualsiasi bevanda – quindi anche acqua e bibite analcoliche – in contenitori di vetro, plastica o lattina.

La somministrazione è consentita soltanto attraverso bicchieri di plastica leggera o di carta. Le bottiglie di plastica possono essere vendute esclusivamente se aperte e, secondo la formulazione utilizzata nell’ordinanza, «prive del tappo di chiusura».

Qui nasce il primo paradosso. Per motivi di sicurezza viene vietata una bottiglietta di plastica chiusa, ma viene consentito l’utilizzo di un bicchiere di plastica, certamente più facile da rovesciare o abbandonare sul suolo. Inoltre, non è chiaro che cosa debbano fare i commercianti con i tappi rimossi: conservarli dietro il bancone, gettarli immediatamente oppure consegnarli separatamente?

La questione è diventata ancora più singolare da quando la normativa europea ha imposto che i tappi di plastica rimangano attaccati alle bottiglie durante l’utilizzo. La disposizione, applicabile dal luglio 2024, è stata introdotta proprio per ridurre la dispersione dei piccoli rifiuti e aumentare le probabilità che tappo e contenitore siano riciclati insieme. L’ordinanza alessandrina non viola automaticamente questa normativa, perché non interviene sulla fabbricazione o sull’immissione in commercio delle bottiglie, ma obbliga di fatto il venditore a staccare un componente progettato per non essere più separato.

La domanda è inevitabile: per tutelare la sicurezza bisogna produrre altri tappi sciolti, proprio mentre l’Europa cerca di eliminarli dall’ambiente? Forse sarebbe stato più logico imporre semplicemente la consegna delle bottiglie aperte, lasciando il tappo solidale attaccato al contenitore.

Che cosa significa “spesa complessiva familiare”?

Un’altra disposizione merita attenzione. Per non penalizzare eccessivamente le attività commerciali, l’ordinanza stabilisce che supermercati, medie e grandi strutture di vendita ed esercizi alimentari di vicinato possano derogare ai divieti soltanto quando l’acquisto avviene nell’ambito di una «spesa complessiva familiare e non singola».

Ma che cosa significa esattamente?

Se una persona acquista una confezione da sei bottiglie d’acqua sta effettuando una spesa familiare oppure un acquisto singolo? E se compra una bottiglia d’acqua insieme a pane, latte e pasta? Esiste un importo minimo? È necessario acquistare un certo numero di prodotti? Deve essere il cassiere a valutare le intenzioni del cliente?

Quando una regola comporta conseguenze potenzialmente pesanti, dovrebbe essere possibile comprendere immediatamente ciò che è consentito e ciò che è vietato. Una formula così generica rischia invece di trasferire sui commercianti la responsabilità di interpretare una disposizione che l’ordinanza stessa non definisce.

Le conseguenze non sono irrilevanti. Il provvedimento richiama l’articolo 650 del Codice penale e prevede, in caso di recidiva, la sospensione dell’attività commerciale per un periodo compreso tra sette e quindici giorni. Proprio per questo sarebbe necessario indicare criteri oggettivi e non lasciare spazio a valutazioni come quella sulla presunta natura “familiare” della spesa.

Anche l’estensione temporale e territoriale del provvedimento merita una riflessione. I divieti possono durare complessivamente molte ore e interessano attività situate fuori dallo stadio, frequentate anche da residenti e clienti che non hanno alcun rapporto con la partita. La sicurezza deve essere garantita, ma occorre chiedersi se sia sempre proporzionato sottoporre tutti gli esercizi della zona alle medesime restrizioni, indipendentemente dalla concreta presenza e dal comportamento delle tifoserie.

L’ordinanza afferma che misure analoghe adottate nelle stagioni precedenti avrebbero contribuito a diminuire le problematiche legate all’abuso di alcol. Sarebbe però utile rendere pubblici anche i dati: quanti controlli sono stati effettuati, quante violazioni sono state accertate e quali incidenti sono stati evitati o ridotti? Senza questi elementi è difficile stabilire se tutte le limitazioni siano realmente necessarie oppure se alcune siano semplicemente riproposte ogni anno per consuetudine.

Nessuno mette in discussione il diritto e il dovere del Comune, della Questura e delle forze dell’ordine di prevenire violenze e situazioni di pericolo. Ma la sicurezza non dipende dalla quantità di divieti inseriti in un documento. Dipende soprattutto dalla loro precisione, dai controlli effettivi e dalla capacità di colpire i comportamenti pericolosi senza imporre obblighi inutilmente complicati a commercianti, residenti e normali consumatori.

Dopo la bottiglietta d’acqua utilizzata per lavare la pipì dei cani, Alessandria si ritrova così davanti a un’altra domanda apparentemente semplice: un tappo staccato rende davvero la città più sicura oppure rischia soltanto di trasformarsi nell’ennesimo piccolo rifiuto abbandonato a terra?

Fonti: Ordinanza sindacale n. 5 dell’11 agosto 2026 – Comune di Alessandria; Direttiva europea sulla plastica monouso – EUR-Lex.

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GEO: Alessandria, Piemonte, Italia – Stadio comunale Giuseppe Moccagatta e vie circostanti, tra Spalto Rovereto, viale Teresa Michel, viale Milite Ignoto, via Mazzini, corso Monferrato e Lungo Tanaro.

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Analisi dell’Ordinanza sindacale n. 5 dell’11 agosto 2026 del Comune di Alessandria, delle limitazioni previste durante le partite al Moccagatta e della normativa europea sui tappi delle bottiglie di plastica.

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Lo stadio comunale Giuseppe Moccagatta visto da Spalto Rovereto, una delle strade comprese nell’area interessata dalle limitazioni previste durante le partite. Veduta di Spalto Rovereto ad Alessandria con, sulla sinistra, una parte dello stadio comunale Giuseppe Moccagatta. La zona rientra nel perimetro interessato dall’Ordinanza sindacale n. 5 dell’11 agosto 2026, che disciplina la vendita e la somministrazione delle bevande durante gli incontri di calcio. Crediti immagine: Immagine tratta da Google Maps – Google Street View. © Google. Utilizzata a scopo informativo e illustrativo.



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