STATUTO Rilanciamo Alessandria
Art.1) Costituzione e Denominazione
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "RilanciAMO Alessandria". Tale associazione è costituita ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 e della legge regionale 29.08.1994 n. 38 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Art.2) Sede
L'Associazione ha sede in Alessandria, via Parnisetti 10.
Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito della città di Alessandria senza necessità di una deliberazione dell’Assemblea. Il trasferimento della sede sociale presso altri comuni e l’istituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate dovrà essere autorizzata dall’Assemblea.
Art. 3) Principi
L’associazione è apartitica e si atterrà nella sua organizzazione e funzionamento ai principi cardine della assenza del fine di lucro, dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, della democraticità della struttura, dell’elettività di ogni carica sociale, della gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli associati i quali svolgeranno la loro attività in modo personale, spontaneo e volontaristico. L’associazione garantirà ai propri associati il solo rimborso delle spese anticipate e sostenute in nome e per conto dell’associazione, nei limiti e
con le modalità previste nel presente Statuto.
Nel rispetto del principio della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali previsti nel presente Statuto vengono eletti esclusivamente dall’Assemblea ordinaria dei soci che è sovrana ed autonoma nelle proprie deliberazioni. Le cariche sociali vengono attribuite dal rispettivo organo al suo interno nel rispetto del principio democratico maggioritario.
Art.4) Scopo
L’Associazione ha lo scopo di intraprendere ogni iniziativa tendente a favorire e promuovere la rinascita, la rivalutazione, il rilancio ed il miglioramento della città di Alessandria nell’ottica di creare un movimento volontaristico di cittadinanza attiva che si occupi fattivamente della propria città operando materialmente a suo favore.
Lo scopo dell’Associazione sarà perseguito secondo i principi della legge 266/91 sul volontariato attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
Recupero delle aree verdi pubbliche cittadine mediante pulitura, sfalcio, potatura, sistemazione edilizia e degli arredi, eliminazione dei pericoli e dei limiti alla libera fruibilità comprese le barriere architettoniche, piantumazione e rifioritura, sistemazione o realizzazione di impianti necessari per la conservazione delle aree medesime. L’attività avrà ad oggetto altresì il verde pubblico più in generale presente nelle piazze cittadine, nelle vie e lungo le strade ed in generale quello pubblico per proprietà o fruibilità come a titolo esemplificativo, quello presente nelle scuole, nei circoli o negli edifici comunali;
Manutenzione programmata e periodica delle aree verdi recuperate e loro controllo, individuando utili sinergie con cittadini, residenti, associazioni di categoria o gruppi locali volte a garantire la manutenzione ed il controllo delle aree;
Realizzazione nell’ambito delle aree verdi recuperate di percorsi tematici di interesse culturale, ambientale e ricreativo mediante la predisposizione di idonei supporti illustrativi e segnaletici, il recupero ovvero l’introduzione di specie vegetali, la qualificazione degli arredi urbani, la promozione di tematiche e valori ambientali, culturali e di conoscenza della città;
Realizzazione di percorsi, vie ed itinerari che colleghino varie parti significative della città e delle aree verdi recuperate nell’ottica di identificare percorsi complessi di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e relativa gestione mediante il coinvolgimento di associazioni, enti, cittadinanza e scuole;
Recupero, manutenzione e pulizia dei principali monumenti storici di Alessandria perseguendo lo scopo di restituire decoro e prestigio alla città, preservare nel tempo il patrimonio pubblico, restituire o permettere alla cittadinanza la fruibilità dei medesimi per attività di carattere culturale o ricreativo;
Le attività di cui al punto precedente saranno svolte personalmente dai volontari associati senza alcuna retribuzione diretta o indiretta, né altro interesse di natura economica o materiale. I volontari opereranno in modo che la loro attività costituisca nel contempo opera diretta a favore della trasformazione della città ed esempio di condivisione e collaborazione per la cittadinanza in modo da favorire e promuovere iniziative analoghe insieme a cittadini, altre associazioni o istituzioni.
Gli associati opereranno altresì al fine di ideare, promuovere, organizzare e gestire nel rispetto del principio volontaristico anzidetto tutte le iniziative e le manifestazioni ritenute idonee per far conoscere e vivere all’intera cittadinanza le aree recuperate alla città grazie alla loro attività, inserendo le medesime nell’ambito di iniziative anche organizzate da altri soggetti creando così percorsi, itinerari o momenti di utilizzo e conoscenza.
Nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 25 maggio 1995 e s.m.i. i volontari promuoveranno attività commerciali e produttive marginali nell’ambito dell’attività principale svolta dall’Associazione col solo scopo dell’autofinanziamento della medesima.
Art.5) Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.6) Associati
Gli associati si distinguono in:
- fondatori;
- ordinari.
Sono fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonchè tutti coloro che fanno parte dell'Associazione alla data del 31 maggio 2013. Sono ordinari tutti i restanti associati.
Possono entrare a far parte dell'Associazione oltre ai fondatori, tutte le persone che dichiarano di accettare lo Statuto, i regolamenti interni le finalità e gli scopi dell’Associazione e che si impegnano con la sottoscrizione della domanda di ammissione ad operare per il loro conseguimento. Possono rivestire la qualità di socio soltanto le persone fisiche che aderiscono all’associazione personalmente ed a titolo individuale.
La domanda di ammissione è un modulo standard predisposto dal Consiglio Direttivo e viene consegnata presso la sede sociale ad ogni aspirante associato che ne faccia richiesta unitamente a copia dello Statuto e dei Regolamenti in vigore nell’Associazione. La domanda, debitamente compilata dall’aspirante Associato e dal medesimo sottoscritta, è indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere consegnata presso la sede sociale al Segretario dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo prende in esame la domanda di ammissione entro quindici giorni dalla data del deposito presso la sede sociale e comunica per iscritto all’aspirante associato l’esito della verifica. L’ammissione decorre dalla data della delibera positiva del Consiglio Direttivo.
Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente. Egli ha diritto di opporsi alla delibera di rigetto della sua ammissione ricorrendo alla assemblea dei soci. Il ricorso redatto in forma scritta deve essere inviato al Presidente del Consiglio Direttivo il quale convoca l’assemblea dei soci per la relativa deliberazione entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del ricorso. La deliberazione dell’assemblea dei soci è comunicata per iscritto all’interessato. Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, colore, religione, possesso della cittadinanza italiana, militanza politica o sindacale può essere posto a base del rigetto della domanda di ammissione. Il
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dalla medesima, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, ad eleggere e farsi eleggere membri degli organi dirigenti dell’Associazione. Lo status di associato ha carattere permanente essendo inammissibili iscrizioni a termine o comunque limitative dei diritti connessi alla qualità di associato e può venir meno soltanto nei limiti, per i motivi e con le modalità di cui all’art. 7) dello Statuto.
I nuovi associati dovranno versare all'atto dell'ammissione la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio.
Nel corso del rapporto sociale, tutti gli associati sono tenuti annualmente al versamento della quota che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
Le quote annuali dovranno essere versate entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo ed a titolo esclusivamente volontaristico nel rispetto dei principi che regolano l’Associazione e non possono essere retribuite neppure indirettamente dall’Associazione o dai beneficiari ultimi delle medesime. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione per le attività svolte nel suo interesse, nei limiti e qualora autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione e con ogni altro tipo di rapporto di contenuto patrimoniale diretto o indiretto con la medesima.
L’associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie ed infortuni connessi con lo svolgimento dell’attività a favore dell’Associazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art.7) Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota annuale entro la scadenza statutariamente prevista e per esclusione.
L’esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando sussistano gravi inadempienze degli obblighi derivanti dallo status di associato. In particolare l’esclusione può essere disposta per l’inosservanza delle disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti interni, per l’inosservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e comunque in ogni altro caso in cui l’Associato abbia svolto attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con atto contenente la motivazione del provvedimento, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Associato escluso ha facoltà di presentare reclamo contro il provvedimento di esclusione all’Assemblea indirizzando l’atto al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ricevuto il reclamo dell’associato escluso ha l’obbligo di sottoporlo alla all’Assemblea alla sua prima convocazione successiva e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione. L’Assemblea ratifica l’esclusione o riammette l’Associato escluso con atto motivato opportunamente verbalizzato dal Segretario e comunicato all’interessato.
Art.8) Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e due Vice Presidenti;
d) il Segretario e un Vice Segretario;
e) il Tesoriere e un Vice Tesoriere;
f) il Collegio dei Revisori ove previsto dall’Assemblea.
Art.9) Assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli associati, fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento delle quote annuali.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. La convocazione è fatta mediante avviso inviato con qualunque mezzo da cui risulti la prova della ricezione, a ciascun associato, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve essere inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero venga richiesta da un decimo degli associati, con un minimo, comunque, di almeno dieci richiedenti o di 1/3 del Consiglio Direttivo. La richiesta di convocazione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e contenere l’ordine del giorno dell’adunanza. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea entro i trenta giorni successivi la ricezione della richiesta con le forme ed i termini di cui al secondo comma del presente articolo.
La convocazione deve contenere il giorno e l’ora della prima convocazione, il giorno e l’ora della seconda convocazione, l’ordine del giorno della seduta e il luogo della convocazione. Fra la prima e le seconda convocazione debbono trascorrere almeno 24 ore.
L'Assemblea stabilisce le direttive generali dell'Associazione, gli indirizzi programmatici e le azioni ritenute più idonee per il perseguimento degli scopi sociali.
L’Assemblea ordinaria:
Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
Nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne fissa il numero;
Delibera di affidare il controllo della gestione al Collegio dei Revisori e ne nomina i componenti;
Decide sui ricorsi presentati dai richiedenti associati non ammessi dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall’Associazione dal Consiglio Direttivo;
Delibera la stipula di accordi con soggetti terzi e di convenzioni con Enti o Istituzioni e sull’adesione o affiliazione con altri Enti ed organismi;
Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge e per Statuto.
L’assemblea straordinaria:
Delibera sulle modifiche statutarie;
Delibera in merito allo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio, nominando i liquidatori;
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati, fondatori e ordinari, che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente più anziano d'età. In loro mancanza l'Assemblea nomina nel suo seno il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea è coadiuvato dal Segretario o dal Vice Segretario se il primo è assente e, ove necessario, da due scrutatori dal medesimo nominati. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe, accerta il diritto di ciascun socio di intervenire all'assemblea, verifica i quorum deliberativi e svolge tutte le azioni necessarie per il regolare ed ordinato svolgersi dei lavori assembleari. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe possono essere conferite solo ad associati in regola con il pagamento delle quote annuali. Delle riunioni dell'Assemblea, viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno i ¾ degli associati.
Per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se assunte col voto favorevole dei ¾ degli associati.
Art.10) Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) associati eletti dall'Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima assemblea degli associati e comunque entro novanta giorni dalla sostituzione. In difetto di ratifica, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consigliere. Il nuovo Consigliere cesserà dalla sua carica insieme al Consiglio.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, un Segretario e un Vice Segretario, un Tesoriere e un Vice Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto di ottenere il solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione previamente autorizzate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare delle quote di ammissione, annuali e dei soci “simpatizzanti”.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano d'età ed in loro assenza, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio, viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni ad eccezione delle deliberazioni demandate per legge e per Statuto all'Assemblea o ad altri organi. Il Consiglio Direttivo può predisporre Regolamenti interni necessari per il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione sottoponendoli all’Assemblea per l’approvazione. Parimenti può istituire all’interno dell’Associazione commissioni o gruppi tematici al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’attività sociale, attribuendo loro specifiche funzioni operative o di studio.
Il Consiglio Direttivo, in particolare, può attribuire:
a) la qualifica di "Benemerito" ad enti e/o persone che si siano particolarmente distinte nel perseguimento delle finalità dell'Associazione. I "Benemeriti", ove persone fisiche, se non già associati, non ne assumono la qualifica e pertanto non hanno gli obblighi ed i diritti dell'associato;
b) la qualifica di "Simpatizzante" a coloro che versino la quota annuale, stabilita dal Consiglio. I “simpatizzanti” non assumono la qualifica di associato e pertanto non hanno gli obblighi ed i diritti ad essa connessi.
Art.10) Presidente - Vice Presidenti - Tesoriere
Il Presidente o in sua assenza i Vice Presidenti rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
Il Tesoriere e il Vice Tesoriere curano con la massima trasparenza la gestione del patrimonio finanziario dell'Associazione fornendo prontamente a qualsiasi associato delucidazioni in merito alle operazioni sociali, rispondendo personalmente della gestione del patrimonio dell'Associazione. Tutte le somme in entrata ed in uscita debbono essere annotate nei bilanci dell’Associazione e risultare documentalmente comprovate.
Il Segretario sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, cura le pratiche amministrative inerenti all'Associazione e svolge i compiti di segreteria.
Art.11) Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione può essere controllata, se l'Assemblea lo delibera, da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli risultanti a bilancio. Essi potranno procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e potranno partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro effettivo o supplente del Consiglio Direttivo.
I revisori dovranno essere scelti fra le persone fisiche iscritte nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e potranno essere anche non soci dell’Associazione qualora non esistano associati dotati di tale iscrizione.
Art.12) Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 marzo di ciascun anno e comunque almeno 15 giorni prima della data fissata per la loro approvazione, il Consiglio Direttivo dovrà depositare presso la sede sociale il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso corredato di tutti i documenti comprovanti le entrate e le uscite dell’Associazione ed i contratti in corso di validità al fine di renderne possibile la consultazione da parte degli Associati.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese sostenute per capitoli e voci analitiche. Esso è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è redatto sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo viene approvato nei modi e nei termini di cui all’articolo 2) secondo comma dello Statuto.
Art.14) Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative degli associati fondatori, ordinari e “simpatizzanti”;
- dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti ed erogazioni liberali ricevute dagli associati o da terzi;
- dai contributi erogati da parte di Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali previste dal DM 25.05.1995.
Tutti i contributi, elargizioni, donazioni di denaro, lasciti ed erogazioni liberali in genere dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25.05.1995 ad esclusione di qualsiasi tipo di speculazione o attività commerciale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa.
Gli utili o gli avanzi di gestione comunque denominati possono essere impiegati solo ed esclusivamente per il perseguimento e la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione come specificate all’art. 4 ed a quelle ad esse direttamente connesse.
Art.14) Dipendenti e collaboratori
L’Associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. I rapporti fra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti di lavoro applicabili. La qualità di dipendente è incompatibile con quella di associato ovvero di componente effettivo o supplente del Consiglio Direttivo.
L’Associazione per sopperire a specifiche esigenze per il soddisfacimento delle quali siano richieste particolari competenze tecniche e conoscenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
Art.14) Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati convocata in via straordinaria con le maggioranze previste all’art. 12 del presente Statuto. L'Assemblea provvederà contestualmente e con la medesima maggioranza alla nomina di uno o più liquidatori.
I beni sociali che residuano al termine delle operazioni di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in settore identico o analogo di volontariato sociale secondo le indicazioni dell’Assemblea privilegiando nella scelta, ove possibile, la contiguità territoriale.
Art.15) Modifiche statutarie
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea riunita in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un decimo degli Associati. La modifica statutaria deve essere approvata con la maggioranza prevista all’art. 11 del presente Statuto.
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