COMUNICATO
N. 16/DIV – 17 SETTEMBRE 2026
16/55
CAMPIONATO
SERIE C SKY WIFI 2026–2027
GARE DEL 16
SETTEMBRE 2026
Si riportano i risultati delle gare disputate il 16
Settembre 2026
5^
GIORNATA ANDATA
|
GIRONE B GROSSETO LATINA LIVORNO OSTIAMARE PERUGIA PESCARA PINETO SAMBENEDETTESE TORRES VIS PESARO |
CAMPOBASSO GUIDONIA MONTECELIO VADO RAVENNA SPEZIA GUBBIO FORLI' ATALANTA U23 PIANESE REGGIANA |
2-2 1-1 3-2 0-1 0-3 1-1 1-1 2-3 2-1 1-4 |
DECISIONI
GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito
da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella
seduta del 17 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
“GARE DEL 16 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state
deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che
in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società PERUGIA,
PESCARA, RAVENNA, REGGIANA e TORRES hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra
indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1,
lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non
adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

come sopra descritto.
GARA GROSSETO – CAMPOBASSO DEL 16 SETTEMBRE 2026
Il Giudice Sportivo, in ordine alla dichiarazione del
Direttore Generale del Grosseto relativa alla condotta tenuta dal Sig. MANGIA
DEVIS, allenatore della Società Campobasso posizionato nella parte superiore
della Tribuna Coperta durante l'intero svolgimento della gara, dispone la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale
competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati, per il relativo
seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
SOCIETA'
AMMENDA € 400,00
PESCARA per
fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art.
25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
RAVENNA per
fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver divelto quattro seggiolini e danneggiato un
seggiolino posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
PERUGIA per
avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 19°
minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 10 metri
per 1,5 metri, non autorizzato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BENUSSI FRANCESCO (ATALANTA
U23)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta
non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a
seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti
delle squadre avversarie, dapprima proferiva nei loro confronti frasi
minacciose e, successivamente, si portava faccia a faccia con un giocatore
avversario per poi spintonarlo.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le
modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria
irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una
condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva
intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate
le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva
(panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE
(II INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAMONTE GIANLUIGI (FORLI')
LUCARELLI CRISTIANO (LIVORNO)
TURATI MARCO (SPEZIA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DI RENZO ANASTASIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta
non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in
quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le
componenti delle squadre avversarie, tentava di colpirlo con un calcio senza
riuscirci e successivamente lo strattonava per la maglia, fino al momento in
cui veniva allontanato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le
modalità complessive della condotta posta in essere, consistente in un
tentativo di infliggere un calcio ad un avversario, misura della sanzione in
applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto
componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIRRA JACOPO (ATALANTA
U23)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta
non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in
quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le
componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la
maglia, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le
modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SPURIO ANDREA (CAMPOBASSO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una
condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in
quanto, in uscita dall’area di rigore, interveniva a gamba alta travolgendo
l’avversario, che cadeva a terra, senza conseguenze lesive.
Valutate le modalità complessive della condotta ai
sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione
dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la
pericolosità della condotta posta in essere a gamba alta e, dall'altra, che non
si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario
ostative alla ripresa del gioco.
ROSETTI MANUEL (FORLI')
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una
condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e
impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai
sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione
dell’art. 39 C.G.S.
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una
condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in
quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai
sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione
dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli a carico dell’avversario.
PERROTTA FRANCESCO SIMON (SAMBENEDETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta
non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in
quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le
componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la
maglia, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le
modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
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CALCIATORI NON
ESPULSI |
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AMMONIZIONE (III INFR)
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DAMIANI MATTIA |
(GROSSETO) |
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SABBATANI ANTONIO |
(PERUGIA) |
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DUCA EDOARDO AMMONIZIONE (II INFR)
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(RAVENNA) |
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ANDREOLI LORENZO |
(GROSSETO) |
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DI NOIA GIOVANNI |
(GUBBIO) |
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PODDA LORENZO |
(GUBBIO) |
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PROIETTO FRANCESCO |
(PIANESE) |
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GERMINARIO GIANLUCA |
(PINETO) |
|
LOMBARDI LUCA |
(PINETO) |
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GIRMA NATAN |
(REGGIANA) |
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TRIPALDELLI ALESSANDRO |
(REGGIANA) |
|
CANDELLORI KEVIN |
(SAMBENEDETTESE)
|
|
SGARBI LORENZO |
(SAMBENEDETTESE)
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DURMUSH MERT MYUSLYUM |
(SPEZIA) |
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MASTINU GIUSEPPE |
(TORRES) |
|
CARNAROLI ALESSANDRO |
(VIS PESARO) |
|
MARIANI EDOARDO |
(VIS PESARO) |
AMMONIZIONE (I INFR)
BERTOLINI GABRIELE (ATALANTA
U23)
LEVAK SERGEJ (ATALANTA
U23)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE (ATALANTA U23)
ZORZETTO BRUNO (GUBBIO)
MASTRANTONIO VALERIO (GUIDONIA
MONTECELIO)
ZAPPELLA DAVIDE (GUIDONIA
MONTECELIO)
PORRO MATTIA (LATINA)
RICCARDI ALESSIO (LATINA)
MALAGRIDA LORENZO (LIVORNO)
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL (LIVORNO)
ANGEL
GIORDANI PIETRO (OSTIAMARE)
LANGELLA CHRISTIAN (PERUGIA)
RICCARDI DAVIDE (PERUGIA)
STRAMACCIONI DIEGO (PERUGIA)
NARDIN FEDERICO (PESCARA)
GUADAGNI GIUSEPPE (PINETO)
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
CAPOLUPO SAMUELE (SPEZIA)
CORSINELLI FRANCESCO (TORRES)
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
ZECCA GIACOMO (TORRES)
HAMLILI ZACCARIA (VADO)
RIGIONE MICHELE (VIS
PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
“
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei
documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso
la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel
rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al
seguente link: https://pst.figc.it
così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte
del preannuncio di reclamo, dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere
pagato tramite una delle seguenti modalità:
-
addebito su conto campionato;
-
assegno circolare non trasferibile intestato a
F.I.G.C. Roma; - bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.
Gli importi delle ammende
irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 17 Settembre 2026
IL PRESIDENTE
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