Legge 104, permessi condivisi e congedo straordinario: le regole spiegate con esempi pratici

Legge 104, nuova circolare INPS sui tre giorni di permesso mensile, permessi condivisi tra familiari e congedo straordinario.
Permessi Legge 104: tre giorni mensili, condivisione tra più familiari, superamento dei limiti e differenze rispetto al congedo straordinario.

La Legge 104 rappresenta una tutela fondamentale per chi vive una situazione di disabilità grave e per i familiari che prestano assistenza. Proprio perché nella vita reale l’assistenza viene spesso condivisa tra figli, coniugi o altri familiari, è importante capire bene cosa significhi poter utilizzare i permessi “alternativamente”. La recente circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 chiarisce soprattutto cosa accade quando più lavoratori assistono la stessa persona e, sommando i permessi utilizzati, superano il limite previsto. Non si tratta di un taglio: i tre giorni mensili restano, ma non diventano tre giorni per ciascun familiare autorizzato. 

Pier Carlo Lava

Più familiari possono utilizzare i permessi, ma i tre giorni non si moltiplicano

Dal 13 agosto 2022 è stato eliminato, per i permessi dell'articolo 33 della Legge 104, il principio del cosiddetto “referente unico dell'assistenza”. Di conseguenza, più lavoratori possono essere autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave.

La regola fondamentale, però, è rimasta invariata: per la stessa persona assistita il limite è complessivamente di tre giorni al mese, che gli aventi diritto devono utilizzare alternativamente. 

Vediamolo con un esempio.

Una madre con disabilità grave viene assistita dai due figli, Marco e Anna, entrambi lavoratori dipendenti e autorizzati ai permessi.

Nel mese di ottobre Marco utilizza il permesso il 5 e il 12 ottobre. Anna lo utilizza il 20 ottobre.

Marco: 2 giorni.
Anna: 1 giorno.
Totale: 3 giorni.

La situazione è regolare.

Se invece Marco utilizzasse tre giorni e Anna altri tre, non avrebbero a disposizione sei giorni: il limite rimarrebbe tre complessivi.

Cosa succede se i familiari superano i tre giorni

È proprio questo uno dei problemi affrontati dalla circolare INPS n. 100/2026, che disciplina il superamento del limite complessivo quando ad assistere la stessa persona sono più lavoratori. 

Immaginiamo che Marco utilizzi il permesso il 2 e il 9 novembre, mentre Anna lo utilizzi il 16 e il 23 novembre.

La famiglia avrebbe utilizzato:

2 novembre: primo giorno;
9 novembre: secondo giorno;
16 novembre: terzo giorno;
23 novembre: quarto giorno.

Il problema riguarda quindi il quarto giorno, perché il plafond mensile previsto per l'assistenza di quella persona era già stato esaurito.

La conseguenza non è semplicemente teorica o amministrativa: l'INPS può procedere al recupero della prestazione indebitamente fruita secondo le modalità illustrate nella nuova circolare.

Ecco perché, quando più persone assistono lo stesso familiare, diventa essenziale coordinarsi.

Un calendario familiare può evitare molti problemi

Pensiamo a tre fratelli: Paolo, Lucia e Roberto. Tutti e tre hanno ottenuto l'autorizzazione per assistere il padre.

Potrebbero organizzarsi così:

Paolo: 4 ottobre.
Lucia: 11 ottobre.
Roberto: 25 ottobre.

Perfettamente regolare.

Non sarebbe invece corretto ragionare in questo modo: “Siamo tre lavoratori autorizzati, quindi abbiamo tre giorni ciascuno”.

La possibilità di avere più lavoratori autorizzati serve a condividere l'assistenza, non a moltiplicare il plafond.

Per questo, nelle famiglie in cui i permessi sono utilizzati da più persone, può essere utile tenere un semplice calendario condiviso delle giornate già utilizzate.

E se due lavoratori utilizzano contemporaneamente il permesso?

La nuova circolare affronta espressamente anche la fruizione contestuale dei giorni di permesso da parte di più aventi diritto per assistere la stessa persona

È un punto importante perché la legge consente a più lavoratori di essere autorizzati, ma stabilisce che la fruizione avvenga in via alternativa.

Prendiamo nuovamente due figli che assistono la madre.

Se entrambi chiedono un giorno di permesso per assisterla nella medesima giornata, non bisogna pensare che, essendo entrambi autorizzati, ciascuno possa automaticamente utilizzare il proprio beneficio indipendentemente dall'altro.

L'autorizzazione individuale deve infatti essere letta insieme alla regola del limite complessivo e dell'alternatività.

La questione assume ancora maggiore importanza quando la sovrapposizione determina il superamento del plafond mensile, perché può rendersi necessario il recupero delle somme indebitamente riconosciute.

Tre giorni per assistere due persone: il caso è diverso

Non bisogna confondere il caso di più lavoratori che assistono una persona con quello di un lavoratore che assiste più persone con disabilità grave.

Sono situazioni giuridicamente differenti e la normativa contempla, al ricorrere dei requisiti previsti, anche la possibilità che uno stesso lavoratore presti assistenza a più persone.

Allo stesso modo, il lavoratore che possiede personalmente il riconoscimento della disabilità grave conserva il proprio diritto individuale ai tre giorni mensili o ai riposi orari alternativi. L'INPS ha chiarito che è possibile, nello stesso mese, la fruizione dei permessi da parte del lavoratore con disabilità per sé stesso e dei permessi da parte di chi lo assiste. 

Sono quindi situazioni che vanno valutate separatamente, senza applicare automaticamente la regola dei tre giorni complessivi a casi differenti.

Permessi Legge 104 e congedo straordinario non sono la stessa cosa

Questa distinzione è fondamentale.

permessi della Legge 104 consentono, nei casi previsti, di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, anche continuativi, per assistere una persona con disabilità grave. I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. 

Il congedo straordinario, disciplinato dall'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, è invece pensato per periodi di assistenza molto più lunghi.

Può arrivare fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Il limite è complessivo tra gli aventi diritto per ciascuna persona con disabilità grave e, comunque, il lavoratore che assista più familiari non può ottenere un “raddoppio” oltre il limite personale previsto. 

Anche il trattamento economico è diverso: durante il congedo straordinario viene riconosciuta un'indennità rapportata all'ultima retribuzione precedente al congedo, considerando le componenti fisse e continuative ed entro il limite massimo previsto annualmente. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, ma non viene computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR. 

Un esempio rende evidente la differenza

Supponiamo che un lavoratore debba accompagnare il padre con disabilità grave a visite, controlli e terapie distribuiti durante il mese.

In presenza dei requisiti può utilizzare i permessi Legge 104, organizzando le tre giornate disponibili.

Immaginiamo invece che il padre attraversi un periodo nel quale necessiti di un'assistenza continuativa per diversi mesi.

In questo caso può entrare in gioco, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, il congedo straordinario.

In estrema sintesi:

Permesso 104 = assenze brevi e periodiche, fino a tre giorni mensili.

Congedo straordinario = assenza prolungata, fino al limite massimo complessivo previsto dalla legge.

Anche sul congedo straordinario esistono regole precise

Qui emerge un'altra differenza rispetto ai permessi.

Per i permessi Legge 104 è stato eliminato il principio del referente unico: più lavoratori possono essere autorizzati, fermo restando il limite dei tre giorni e la fruizione alternativa.

Per il congedo straordinario, invece, l'INPS precisa che, salvo le particolarità previste per i genitori, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave

È tuttavia possibile che per la stessa persona vengano autorizzati lavoratori alla fruizione del congedo straordinario e altri ai permessi Legge 104, purché i benefici vengano utilizzati alternativamente e non negli stessi giorni

Facciamo un esempio.

Una donna assiste il marito con disabilità grave e utilizza il congedo straordinario. Anche il figlio è autorizzato ai permessi Legge 104 per assistere il padre.

La presenza delle due autorizzazioni non significa che madre e figlio possano automaticamente assentarsi contemporaneamente per assistere la stessa persona.

Il principio indicato dall'INPS è quello dell'alternatività, non della sovrapposizione.

Cosa devono ricordare concretamente le famiglie

La regola più semplice da tenere presente è questa: più persone autorizzate non significano più giorni di permesso per lo stesso assistito.

L'eliminazione del referente unico ha reso più flessibile l'organizzazione dell'assistenza, permettendo ai familiari di distribuirsi le giornate. Proprio questa maggiore flessibilità, però, rende necessario un coordinamento maggiore.

Se tre figli assistono un genitore, è quindi opportuno che ciascuno sappia quanti giorni siano già stati utilizzati dagli altri nello stesso mese.

La nuova circolare INPS non riduce le tutele della Legge 104. Chiarisce piuttosto le conseguenze di un problema molto concreto: cosa accade quando, nella condivisione dell'assistenza, il limite previsto dalla legge viene oltrepassato.

E conoscere bene queste regole significa evitare che un diritto nato per sostenere le famiglie si trasformi, per un errore di organizzazione, in una successiva richiesta di restituzione delle somme.

Fonte istituzionale: INPS – Legge 104: permessi e superamento dei limiti previsti

Per le regole sul congedo: INPS – Indennità per congedi straordinari per assistenza a familiari con disabilità

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GEO: Italia – INPS – Legge 104 – Lavoro – Disabilità – Welfare

Per approfondire:
Alessandria Post: https://piercarlolava.blogspot.com/
Italia News Post: https://italianewspost.com/

Fonte: Immagine realizzata con Intelligenza Artificiale per Alessandria Post.

Copyright: © Alessandria Post – Elaborazione grafica con IA.


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