La legge europea 20 novembre 2017 n. 167
contiene due disposizioni relative al Garante privacy italiano. Nella prima
(art.28), in particolare, viene prevista la possibilità, per scopi statistici e
di ricerca scientifica, di riutilizzo dei dati personali, anche sensibili, (ad
esclusione di quelli genetici), a condizione che siano adottate forme
preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a
tutela degli interessati, previa autorizzazione del Garante.In materia di
ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, tra l'altro, già l’art.110
dell’attuale Codice privacy prevede che il consenso dell’interessato non sia
necessario in casi specifici, dettagliatamente definiti, e sempre che i
trattamenti relativi siano espressamente oggetto di autorizzazione generale del
Garante (art.110).
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Consulta
il Codice in materia di protezione dei dati personali sul sito del Garante

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