Riconoscimento facciale, sicurezza o sorveglianza? Il volto nelle banche dati che possono proteggerci o controllarci
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La tecnologia è già utilizzata negli aeroporti, negli smartphone, nelle banche e nelle indagini. Il problema non è soltanto riconoscere una persona, ma stabilire chi conserva i suoi dati biometrici, chi può consultarli e per quali finalità.
Il riconoscimento facciale non appartiene più alla fantascienza. È già impiegato in numerosi Paesi per verificare l’identità dei viaggiatori, sbloccare dispositivi, autorizzare operazioni, controllare l’accesso ad aree riservate e supportare le attività investigative. Il dibattito televisivo di queste ore riporta però al centro una domanda decisiva: una tecnologia nata anche per aumentare la sicurezza può trasformarsi in uno strumento di sorveglianza, persecuzione o controllo sociale?
Pier Carlo Lava
Una fotografia non è sempre un dato biometrico
Una normale fotografia del volto costituisce un dato personale quando permette di riconoscere una persona, ma non diventa automaticamente un dato biometrico. Secondo il GDPR, si parla propriamente di dato biometrico quando l’immagine viene sottoposta a un’elaborazione tecnica capace di consentire o confermare l’identificazione univoca dell’individuo.
Il software misura e traduce in dati alcune caratteristiche del viso: distanza tra gli occhi, forma del naso, contorno del volto, posizione degli zigomi e altri elementi. Da queste informazioni viene prodotto un modello biometrico, chiamato anche template, che può essere confrontato con un’altra immagine oppure con migliaia o milioni di profili contenuti in una banca dati. Il GDPR considera questi dati particolarmente delicati e, in linea generale, ne vieta il trattamento destinato a identificare univocamente una persona, salvo precise eccezioni. Testo ufficiale del GDPR
La differenza tra verificare e cercare una persona
Il primo elemento da chiarire è la differenza tra verifica biometrica e identificazione biometrica. Nella verifica “uno a uno”, il sistema controlla se il volto appartenga alla persona che presenta un determinato documento o dichiara una specifica identità. È quanto avviene, per esempio, quando il volto del viaggiatore viene confrontato con la fotografia contenuta nel passaporto elettronico.
Nell’identificazione “uno a molti”, invece, l’immagine di una persona viene confrontata con un’intera banca dati per scoprire chi sia. Questo secondo sistema è molto più invasivo perché può permettere di individuare una persona all’interno di una folla, seguirne gli spostamenti e collegare presenze registrate in luoghi e momenti differenti.
Ancora più delicata è l’identificazione biometrica remota in tempo reale, nella quale le telecamere analizzano le persone presenti in una strada, una stazione, uno stadio o una manifestazione, confrontandole immediatamente con uno o più archivi.
Perché il riconoscimento facciale è già utilizzato negli aeroporti
La presenza del riconoscimento facciale negli aeroporti non dimostra che ogni suo impiego sia legittimo, ma conferma che non esiste un divieto assoluto della tecnologia. Nei controlli automatizzati di frontiera, il volto viene generalmente confrontato con l’immagine registrata nel passaporto elettronico. La finalità è verificare che il documento appartenga realmente al viaggiatore.
Diverso è il FaceBoarding, utilizzato per attraversare i controlli e arrivare al gate senza mostrare ripetutamente documento e carta d’imbarco. Il Garante ha precisato che il riconoscimento facciale in aeroporto può essere consentito, purché vengano adottate soluzioni conformi alla normativa europea: adesione volontaria quando richiesta, alternativa tradizionale per chi non vuole partecipare, informazioni trasparenti, sicurezza, conservazione limitata e controllo effettivo del passeggero sui propri dati. Chiarimento del Garante sul riconoscimento facciale negli aeroporti
Nel 2025 il Garante ha però sospeso la specifica configurazione del FaceBoarding di Milano Linate. L’istruttoria aveva rilevato che il modello biometrico rimaneva nell’archivio centralizzato del gestore aeroportuale, non era adeguatamente cifrato e poteva essere conservato fino a dodici mesi. Inoltre, veniva generato un template anche per alcuni passeggeri che non avevano aderito al servizio. Non è stato quindi contestato il FaceBoarding in quanto tale, ma il modo in cui quel sistema raccoglieva e conservava i dati. Provvedimento relativo a Milano Linate
Il vero potere si trova nella banca dati
La parte più delicata non è necessariamente la telecamera, ma la banca dati biometrica alla quale il sistema è collegato. Un archivio potrebbe contenere fotografie, modelli matematici dei volti, nomi, documenti, indirizzi, spostamenti, accessi effettuati e altre informazioni personali.
Se diverse banche dati venissero collegate, diventerebbe tecnicamente possibile ricostruire una parte rilevante della vita di una persona: dove si trovava, quali luoghi frequentava, con chi si incontrava e a quali manifestazioni partecipava. Si potrebbe partire da un’immagine pubblicata sui social e arrivare all’identità, al luogo di lavoro e agli spostamenti del soggetto ritratto.
Esiste inoltre il fenomeno della deriva delle finalità: un archivio creato inizialmente per proteggere un aeroporto potrebbe essere successivamente utilizzato per indagini, controlli amministrativi, profilazione commerciale o altre finalità non previste al momento della raccolta. Proprio per questo il GDPR impone che lo scopo sia determinato in anticipo e che i dati non vengano riutilizzati arbitrariamente.
L’accesso riservato non elimina il pericolo
Si potrebbe sostenere che l’archivio sia sicuro perché consultabile soltanto da operatori autorizzati. La limitazione degli accessi è indispensabile, ma non sufficiente. Un dipendente, un appartenente a un organismo pubblico o un tecnico esterno potrebbe abusare delle proprie credenziali per curiosità, interesse personale, ricatto o persecuzione.
A questo si aggiungono il rischio di attacchi informatici, il furto delle credenziali, la vendita clandestina delle informazioni e la trasmissione dei dati a soggetti non autorizzati. Una password compromessa può essere sostituita; il volto, invece, accompagna la persona per tutta la vita. La perdita di un archivio biometrico può quindi produrre conseguenze difficilmente reversibili.
Per questo ogni consultazione dovrebbe essere registrata attraverso log immodificabili, indicando chi ha effettuato l’accesso, quando, per quale motivo e nell’ambito di quale procedimento. Dovrebbero essere previsti controlli indipendenti, verifiche periodiche e sanzioni concrete per gli utilizzi abusivi.
Dal ritrovamento degli scomparsi alla persecuzione degli oppositori
Il riconoscimento facciale può essere impiegato per finalità certamente meritevoli: cercare un minore scomparso, individuare la vittima di un rapimento, identificare l’autore di un grave reato, contrastare l’utilizzo di documenti falsi o proteggere un’infrastruttura particolarmente sensibile.
La stessa tecnologia, tuttavia, potrebbe essere usata per controllare manifestanti, giornalisti, sindacalisti, oppositori politici o appartenenti a determinate minoranze. Potrebbe consentire a un soggetto privato di seguire una persona, conoscere i locali che frequenta o ricostruirne le abitudini.
La finalità dichiarata “a fin di bene” non è pertanto sufficiente. Occorrono una base giuridica, una necessità concreta, la proporzionalità rispetto all’obiettivo e l’impossibilità di raggiungere lo stesso risultato mediante strumenti meno invasivi.
Il caso Clearview e le fotografie raccolte dal web
Un esempio dei pericoli delle raccolte indiscriminate è rappresentato da Clearview AI, società statunitense che aveva costruito un enorme archivio estraendo immagini da siti internet, social network e video pubblicamente accessibili. Inserendo una fotografia nel sistema era possibile cercare possibili corrispondenze e risalire alle pagine nelle quali quel volto era apparso.
Nel 2022 il Garante italiano ha sanzionato Clearview AI per 20 milioni di euro, vietandole di continuare a raccogliere e trattare i dati delle persone presenti in Italia e ordinando la cancellazione di quelli già acquisiti. Il fatto che una fotografia sia visibile pubblicamente su internet, infatti, non significa che possa essere raccolta, trasformata in un modello biometrico e inserita senza limiti in una banca dati mondiale. Decisione del Garante su Clearview AI
L’AI Act europeo, le cui disposizioni sulle pratiche vietate sono applicabili dal 2 febbraio 2025, proibisce la creazione o l’ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale attraverso lo scraping indiscriminato di immagini provenienti da internet o da filmati delle telecamere. Vieta inoltre, in linea generale, l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblicamente accessibili per finalità di polizia, ammettendo soltanto eccezioni limitate e sottoposte a rigorose condizioni. Testo dell’AI Act
La moratoria italiana fino al 2027
In Italia la moratoria sull’installazione e sull’utilizzo di impianti di videosorveglianza con riconoscimento facciale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. La sospensione interessa autorità pubbliche e soggetti privati, mentre per prevenzione e repressione dei reati esistono regole ed eccezioni specifiche. Legge 27 febbraio 2026, n. 26
Il quadro italiano è ancora in evoluzione. Nel luglio 2026 il Garante ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo relativo all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. L’Autorità ha ribadito che un eventuale riconoscimento facciale a posteriori deve essere mirato, collegato a un reato e rivolto alla ricerca di persone già sospettate o condannate. Ha contestato invece l’ipotesi di trasformare automaticamente e indiscriminatamente in dati biometrici i volti di tutte le persone presenti in determinati luoghi o eventi. Parere del Garante del 14 luglio 2026
Il consenso non risolve ogni problema
Anche quando una persona clicca su “accetto”, non è detto che il trattamento sia automaticamente lecito. Il consenso deve essere libero, specifico, informato e revocabile. Non può considerarsi realmente libero se il rifiuto impedisce di ricevere un servizio essenziale oppure espone la persona a conseguenze negative.
Il problema è particolarmente evidente nel mondo del lavoro. Nel febbraio 2026 il Garante ha ribadito che l’ordinamento italiano non consente di utilizzare i dati biometrici dei dipendenti per la normale rilevazione delle presenze, perché lo stesso risultato può essere ottenuto con sistemi meno invasivi. Nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, inoltre, lo squilibrio tra le parti rende generalmente inadeguato il semplice consenso del lavoratore. Provvedimento del Garante sui dati biometrici dei dipendenti
Gli errori non possono diventare sentenze
Il riconoscimento facciale non restituisce necessariamente una certezza, ma spesso una probabilità di corrispondenza. La qualità dell’immagine, l’illuminazione, l’età, la posizione del volto e le caratteristiche dell’algoritmo possono incidere sul risultato. Un falso positivo potrebbe far ricadere un sospetto su una persona estranea.
Per questa ragione il risultato prodotto dal sistema non dovrebbe mai diventare automaticamente una condanna, una sanzione o il rifiuto di un diritto. Deve essere considerato un elemento da verificare attraverso altri riscontri e con un’effettiva supervisione umana. L’operatore non deve limitarsi ad accettare passivamente ciò che indica la macchina.
Le garanzie indispensabili
Un sistema di riconoscimento facciale dovrebbe essere utilizzato soltanto quando la finalità è definita, legittima e non raggiungibile con mezzi meno invasivi. La banca dati di riferimento deve essere circoscritta alle persone effettivamente ricercate; i volti estranei devono essere eliminati e non trasformati preventivamente in una schedatura generalizzata.
Servono inoltre cifratura, separazione tra dati biometrici e dati anagrafici, tempi brevi di conservazione, controllo degli accessi, registrazione delle consultazioni, valutazione preventiva dell’impatto sulla privacy, verifica dell’accuratezza, controllo umano e vigilanza di un’autorità indipendente. L’eventuale autorizzazione deve riferirsi a una finalità, un luogo e un periodo determinati, non a un potere generale di osservare chiunque.
Il confine tra sicurezza e controllo sociale
Sarebbe sbagliato considerare il riconoscimento facciale soltanto una minaccia: può aiutare a proteggere persone, documenti e infrastrutture. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ritenerlo innocuo perché già utilizzato in molti Paesi. La diffusione mondiale di una tecnologia dimostra la sua utilità, non automaticamente la legittimità di ogni applicazione.
La domanda decisiva non è quindi se il riconoscimento facciale possa essere utilizzato. La risposta è sì, in determinati contesti. Le vere domande sono altre: chi riconosce chi, per quale ragione, attraverso quale banca dati, per quanto tempo conserva le informazioni e chi controlla coloro che hanno accesso al sistema?
Il volto può diventare una chiave utile per confermare la nostra identità, ma anche un identificatore permanente attraverso il quale seguirci. Il confine tra sicurezza e sorveglianza non è tracciato dalla tecnologia: è tracciato dalle leggi, dai controlli e dalla qualità democratica di chi la utilizza.
Nota editoriale: Il riconoscimento facciale non è vietato in assoluto, ma il trattamento dei dati biometrici è sottoposto a rigorosi requisiti di liceità, necessità, proporzionalità, sicurezza e trasparenza. Le informazioni riportate hanno carattere giornalistico e divulgativo e non costituiscono consulenza legale.
Fonti consultate: Regolamento UE 2016/679 – GDPR; Regolamento UE 2024/1689 – AI Act; legge 27 febbraio 2026, n. 26; Garante per la protezione dei dati personali; provvedimenti relativi a Clearview AI, FaceBoarding di Milano Linate e trattamento dei dati biometrici dei lavoratori; parere del Garante del 14 luglio 2026 sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia.
GEO: Il riconoscimento facciale è già utilizzato negli aeroporti, negli smartphone, nei servizi bancari e nelle attività investigative, ma pone rilevanti problemi giuridici e democratici. Il GDPR, l’AI Act e la normativa italiana stabiliscono limiti alla raccolta, alla conservazione e all’impiego dei dati biometrici, soprattutto quando i volti vengono inseriti in grandi banche dati o analizzati negli spazi pubblici.
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Trasparenza editoriale: Articolo elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale, verificato, integrato e supervisionato da Pier Carlo Lava.
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