Fotovoltaico sui terreni agricoli, la Consulta conferma i limiti: che cosa cambia per il Piemonte e per il disegno di legge 136

Impianto agrivoltaico con pannelli solari sollevati sopra un campo coltivato, mentre un trattore e un agricoltore lavorano sul terreno, con le Alpi sullo sfondo.
 Pannelli fotovoltaici sollevati permettono di produrre energia rinnovabile mantenendo attive le coltivazioni e il lavoro agricolo.

La sentenza n. 127/2026 della Corte costituzionale, depositata il 16 luglio, interviene in un momento particolarmente delicato per il Piemonte. Soltanto due giorni prima, il Consiglio regionale aveva concluso l’esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 136, dedicato all’individuazione di ulteriori aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili. La decisione della Consulta non vieta ogni forma di energia solare nei campi, ma conferma la legittimità delle limitazioni nazionali riguardanti i pannelli collocati direttamente sul terreno nelle aree classificate agricole. Rimane invece aperta la strada all’agrivoltaico progettato per consentire la prosecuzione delle coltivazioni e dell’attività pastorale.

Pier Carlo Lava

Che cosa ha stabilito realmente la Corte costituzionale

La controversia nasce dal divieto introdotto nel 2024, con il cosiddetto decreto Agricoltura, di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, salvo alcune deroghe espressamente previste dalla legge. Il Tar del Lazio aveva sollevato dubbi sulla compatibilità di questa disciplina con diversi principi costituzionali e con gli obiettivi europei di sviluppo delle energie rinnovabili.

Con la sentenza n. 127/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni esaminate. Il punto centrale della decisione è che la normativa nazionale non impedisce l’installazione di tutti gli impianti solari nelle aree agricole. Il divieto riguarda specificamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, mentre rimangono consentiti gli impianti agrivoltaici con pannelli adeguatamente sollevati e configurati in modo da preservare la continuità delle coltivazioni o delle attività pastorali.

La Corte ha riconosciuto come legittimo l’obiettivo del legislatore di limitare il consumo di suolo agricolo, evitando che una parte rilevante dei campi venga sottratta alla produzione alimentare per essere occupata in modo prevalente da impianti energetici. La tutela dell’agricoltura e la transizione ecologica non vengono quindi considerate interessi necessariamente contrapposti: devono essere bilanciate attraverso tecnologie e localizzazioni capaci di produrre energia senza compromettere la funzione agricola del terreno.

Non è un divieto assoluto di fotovoltaico nei campi

La sentenza deve essere letta con attenzione perché parlare genericamente di “stop al fotovoltaico nelle aree agricole” sarebbe inesatto. La normativa contempla diverse eccezioni e aree nelle quali i pannelli a terra possono ancora essere autorizzati. Tra queste rientrano, a determinate condizioni, siti già occupati da impianti da modificare o potenziare senza aumentare la superficie utilizzata, cave e miniere cessate, discariche chiuse o ripristinate, aree appartenenti a infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e autostradali, zone interne o vicine a stabilimenti industriali e aree adiacenti alla rete autostradale.

Sono inoltre previste eccezioni per alcuni progetti collegati alle comunità energetiche rinnovabili, al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Il sistema rimane quindi articolato: non conta soltanto la natura agricola del territorio, ma anche la tipologia dell’impianto, la sua finalità, la posizione dei moduli e l’eventuale appartenenza del sito a una delle categorie individuate dalla legislazione nazionale.

La normativa attualmente vigente consente sempre l’installazione di impianti agrivoltaici quando i moduli sono collocati in una posizione adeguatamente elevata da terra. Il proponente deve però presentare una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, attestando che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile del terreno. Questo requisito serve a evitare che un progetto venga definito agrivoltaico soltanto formalmente, pur determinando nella pratica l’abbandono delle coltivazioni.

La distinzione tra fotovoltaico e agrivoltaico

Un impianto fotovoltaico tradizionale a terra occupa il suolo con file di pannelli generalmente basse e ravvicinate. Anche quando tra le strutture rimangono spazi liberi, l’attività agricola può diventare marginale o difficilmente praticabile. L’agrivoltaico avanzato, invece, utilizza moduli sollevati, distanziati o orientabili, sotto e tra i quali devono continuare le coltivazioni, il pascolo o altre attività produttive.

La differenza non è soltanto tecnica, ma economica e giuridica. Un progetto agrivoltaico comporta generalmente costi superiori, perché richiede strutture più alte, sistemi di monitoraggio, progettazione agronomica e verifiche sulla produttività del terreno. Può però creare una doppia fonte di reddito: produzione agricola ed energia. In alcuni casi i pannelli possono offrire protezione contro grandine, eccessiva insolazione o evaporazione dell’acqua; in altri, un’ombreggiatura non adeguatamente progettata potrebbe ridurre la resa delle colture.

La Corte precisa che la legge non fornisce una definizione completamente dettagliata dell’espressione “moduli collocati a terra”. Spetterà quindi alle amministrazioni e, in caso di controversia, ai giudici stabilire il significato concreto della formula, rispettando il senso ordinario delle parole e la finalità della norma. Questo lascia ancora uno spazio interpretativo che dovrà essere riempito con criteri tecnici chiari e uniformi, per evitare decisioni diverse da un territorio all’altro.

Il disegno di legge piemontese n. 136

Il Piemonte deve contribuire agli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili con 4.991 megawatt di nuova potenza entro il 2030. Per raggiungere questo risultato la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 136, intitolato Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il testo non ridisegna da zero il sistema nazionale, ma aggiunge aree regionali a quelle già considerate idonee dallo Stato.

Secondo il testo pubblicato nella banca dati del Consiglio regionale, le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare complessivamente lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata regionale. Nel calcolo rientrano anche le superfici sulle quali insistono impianti agrivoltaici già autorizzati o in esercizio. A livello comunale il limite ordinario è fissato al 2 per cento della superficie agricola utilizzata.

I Comuni possono aumentare questa percentuale fino al 3 per cento per impianti destinati all’autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili. Questo margine attribuisce alle amministrazioni locali una responsabilità significativa: dovranno valutare non soltanto la quantità di energia prodotta, ma anche la qualità agronomica dei terreni, il paesaggio, la vicinanza alle reti elettriche e il possibile effetto cumulativo di più progetti.

Tra le ulteriori aree idonee individuate dal disegno di legge compaiono siti già interessati da impianti da potenziare, zone vicine ad aree oggetto di bonifica, superfici prossime a insediamenti industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistici o a centri di elaborazione dati, oltre al sito di interesse nazionale di Balangero. La strategia dichiarata dalla Regione è privilegiare le zone già compromesse o antropizzate, limitando la pressione sui terreni agricoli produttivi e sui paesaggi di maggiore pregio.

Il voto regionale dopo la sentenza della Consulta

Il 14 luglio 2026 il Consiglio regionale ha approvato tutti gli articoli del testo licenziato dalle Commissioni, ma la votazione finale sull’intera legge era stata rinviata a una seduta successiva, insieme alle dichiarazioni di voto e all’esame degli ordini del giorno collegati. Lo conferma il comunicato del Consiglio regionale del Piemonte.

La sentenza della Corte costituzionale è stata depositata due giorni dopo l’esame degli articoli. Non significa automaticamente che il disegno di legge piemontese sia incompatibile con la decisione. Al contrario, diversi principi contenuti nel progetto regionale – tutela della produttività agricola, limiti percentuali, monitoraggio dell’agrivoltaico e preferenza per le aree già antropizzate – sembrano muoversi nella stessa direzione del bilanciamento indicato dalla Consulta.

Prima della votazione finale, tuttavia, il Consiglio regionale ha l’opportunità di verificare se il testo debba essere ulteriormente chiarito, soprattutto nella distinzione tra impianti fotovoltaici con moduli a terra e impianti agrivoltaici con pannelli elevati. Sarà inoltre importante evitare che la categoria regionale di “area idonea” venga interpretata come un’autorizzazione automatica a realizzare qualsiasi tipologia di impianto: l’idoneità comporta procedure più semplici, ma non elimina le norme nazionali, le verifiche ambientali, la tutela paesaggistica e gli altri vincoli applicabili.

Gli effetti per gli agricoltori e per i proprietari dei terreni

Per gli agricoltori la decisione della Consulta può avere conseguenze diverse. Da una parte, riduce la possibilità di destinare interamente i terreni agricoli agli impianti fotovoltaici tradizionali attraverso contratti di affitto di lunga durata. Questi contratti possono offrire rendimenti superiori a quelli ottenuti da alcune coltivazioni, ma possono anche determinare l’uscita del terreno dal circuito produttivo agricolo e aumentare la pressione sui prezzi fondiari.

Dall’altra parte, la conferma dell’agrivoltaico apre la strada a progetti nei quali l’azienda agricola può affiancare alla propria attività una nuova entrata energetica, mantenendo la coltivazione. Il punto decisivo sarà verificare che l’agricoltore non venga ridotto a una presenza formale e che la produzione agricola prosegua realmente per tutta la durata dell’impianto.

Serviranno controlli periodici sulla resa dei terreni, sulle colture effettivamente praticate, sulla gestione dell’acqua e sul rispetto degli impegni assunti al momento dell’autorizzazione. Il disegno di legge piemontese prevede che la Giunta definisca ulteriori criteri e modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici entro 180 giorni dall’entrata in vigore della futura legge. Proprio questi provvedimenti attuativi determineranno una parte sostanziale dell’efficacia della normativa.

Energia rinnovabile senza perdere il suolo fertile

La transizione energetica richiede nuovi impianti, ma non impone necessariamente di coprire i terreni agricoli con pannelli bassi collocati direttamente al suolo. Prima dei campi produttivi possono essere utilizzati tetti di capannoni, edifici pubblici, parcheggi, aree industriali, cave dismesse, discariche, siti da bonificare e superfici prossime alle infrastrutture.

Il disegno di legge piemontese introduce infatti obblighi specifici per le nuove medie e grandi strutture commerciali, prevedendo impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici o sopra i parcheggi all’aperto. È una direzione importante perché consente di produrre energia utilizzando superfici già impermeabilizzate, offrendo contemporaneamente ombra ai veicoli e limitando il consumo di nuovo suolo.

Questo non significa che l’agrivoltaico debba essere escluso. Nei territori nei quali esistono colture compatibili, reti elettriche disponibili e progetti seri, può rappresentare una parte della soluzione. Ma dovrà essere agricoltura con il fotovoltaico, non fotovoltaico accompagnato da un’attività agricola puramente simbolica.

Una sentenza che chiede scelte più precise

La sentenza n. 127/2026 non chiude il confronto tra agricoltura ed energia. Stabilisce però un principio importante: la transizione ecologica non può ignorare la protezione del suolo agricolo, soprattutto quando esistono soluzioni tecnologiche e localizzative meno invasive. Allo stesso tempo, la Corte non considera incompatibile la produzione di energia con l’attività agricola e conferma la possibilità di sviluppare impianti agrivoltaici realmente integrati.

Per il Piemonte il passaggio decisivo sarà trasformare il disegno di legge n. 136 in una disciplina sufficientemente chiara da offrire certezze agli agricoltori, agli operatori energetici, ai Comuni e ai cittadini. Servono regole capaci di distinguere i progetti utili da quelli che consumano territorio senza produrre benefici duraturi per le comunità locali.

L’obiettivo non dovrebbe essere scegliere tra cibo ed energia, ma produrre entrambe le cose tutelando il paesaggio, la fertilità dei terreni e l’economia agricola. La sentenza della Consulta indica il confine giuridico; alla politica regionale spetta ora il compito di tradurlo in autorizzazioni trasparenti, controlli effettivi e una pianificazione energetica credibile.

GEO: La sentenza n. 127/2026 della Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle limitazioni agli impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul terreno nelle aree classificate agricole. Non si tratta di un divieto generale: rimangono consentiti l’agrivoltaico con pannelli adeguatamente sollevati, alcune categorie di aree individuate dalla legge, le comunità energetiche e determinati progetti collegati al PNRR. In Piemonte il disegno di legge regionale n. 136 individua ulteriori aree idonee, tutela la produttività agricola e fissa limiti all’utilizzo della superficie agricola regionale.

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Immagine creata con intelligenza artificiale a solo scopo illustrativo.

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