by infosannio
(liberoquotidiano.it)
La Corte
europea ha bocciato la proroga automatica stabilita dall’Italia per le
concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. "Il
diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività
turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate
in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei
potenziali candidati", si legge nella pronuncia della Corte. Per la Corte,
infatti, "tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di
effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati".In Italia
la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della
data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di
selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri
(spiagge in particolare).
La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre
2020. Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico
è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni.
Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I
giudici italiani - si legge in una nota - si sono rivolti alla Corte di
giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa
italiana con il diritto dell’Unione.Con l’odierna sentenza, la Corte
sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini
dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere
oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle
risorse naturali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte
precisa, poi, che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento
economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura
di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie
di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità).
Quindi la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare
una adeguata procedura di selezione.La Corte precisa, infine, che, nel caso in
cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta
presenti un interesse transfrontaliero certo «la proroga automatica della sua
assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una
disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati
membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di
trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di
stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai
concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per
giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le
concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo
di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere
soggetto a un obbligo di trasparenza
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