Eternit-bis. Riannodare diritto e giustizia non è impossibile

Intervento del prof. Renato Balduzzi al plenum del CSM
Pochi giorni fa è stata pubblicata la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha deciso una questione di legittimità, relativa al divieto di bis in idem, sorta nell’ambito del secondo grande processo all’Eternit di Casale Monferrato (c.d. Eternit-bis). Ce ne parla Renato Balduzzi nella rubrica Pane e giustizia in edicola oggi su Avvenire.
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Nella giornata di ieri il plenum del CSM si è riunito, presente il Ministro della giustizia, per compiere le prime valutazioni sui lavori di due commissioni ministeriali di studio, per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per la riforma del Consiglio superiore.
A questo link può leggersi l'intervento svolto durante la seduta dal prof. Balduzzi: Intervento del prof. Renato Balduzzi al plenum del CSM del 27 luglio 2016.
Ufficio stampa del prof. Balduzzi
Il 27 luglio 2016 il plenum del CSM si è riunito, presente il Ministro della giustizia, per compiere le prime valutazioni sui lavori di due commissioni ministeriali di studio, per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per la riforma del Consiglio superiore.
Si riporta di seguito l’intervento svolto dal prof. Renato Balduzzi durante la seduta.
Intervento del prof. Renato Balduzzi al plenum del CSM del 27 luglio 2016
1. Il nostro incontro di oggi mi sembra importante, signor Ministro, non soltanto in ragione dei suoi due oggetti, cioè le prime valutazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle proposte formulate dalle due Commissioni ministeriali cosiddette Vietti e Scotti, istituite rispettivamente per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per la riforma del Consiglio superiore della magistratura, ma anche perché espressivo di un metodo di dialogo e di interlocuzione tra il CSM e il Ministro della giustizia che mi sembra profondamente in linea con il sistema costituzionale della magistratura. La Corte costituzionale (da ultimo nella sent. n. 380 del 2003, rel. Chieppa, ma vanno ricordate la fondamentale sent. n. 168 del 1963, rel. Manca, nonché la
sent. n. 379 del 1992, rel. Baldassarre) ha avuto modo di affermare, con riferimento a un delicato caso di specie (quid iuris in caso di persistente contrasto e di mancato concerto ministeriale su una proposta di conferimento di incarico direttivo) che “il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105 e 110 Cost. esige che tra Consiglio superiore e Ministro vi sia, nel rispetto delle competenze differenziate, un rapporto di collaborazione”. Ecco, il nostro incontro mi sembra improntato a questo postulato di fondo, come ricostruito dal giudice costituzionale.
2. Sotto il profilo dei contenuti – e volendo dare una valutazione d’insieme delle proposte, pur varie e variegate, che emergono dal lavoro delle menzionate Commissioni – vorrei sottolineare il tratto ispiratore comune. In luogo di muovere da un approccio anche solo larvatamente contestativo del modello costituzionale di magistratura, le Commissioni ministeriali espressamente si fondano su di esso per cercare di esplicitarne al meglio le potenzialità. Condivido molto siffatto approccio, convinto come sono che il nostro modello di magistratura, di ordinamento giudiziario e di Consiglio superiore abbia sofferto non di inadeguatezza intrinseca, ma semmai di debolezza nell’essere attuato a livello legislativo e di qualche incoerenza nell’applicazione datane nel tempo dalle istituzioni interessate. Una conferma di questo convincimento mi deriva ogniqualvolta, in questi quasi due anni, sono venuto a contatto con studiosi od esponenti della magistratura di altri Paesi: unanime la considerazione positiva del nostro modello di Consiglio superiore a composizione mista, di una magistratura autonoma e indipendente, di un magistrato partecipe – sia esso giudicante o requirente – della medesima cultura della giurisdizione. Eppure noi conosciamo i limiti operativi del nostro sistema, le sue lentezze non giustificate, la difficoltà di un rapporto virtuoso con l’opinione pubblica, anche con la sua parte migliore. La strada allora è quella di prendere sul serio il modello costituzionale e di trarne tutte le conseguenze, attuative ed applicative.
3. Mi limiterò a due esempi.
Il primo attiene all’art. 2 della Legge delle Guarentigie, in tema di trasferimento d’ufficio. Sulla modificazione apportata nel 2006, consistente nel limitare l’intervento del Consiglio superiore ai casi in cui la causa che impedisca al magistrato di svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità sia indipendente da colpa, possiamo dire, a distanza di dieci anni, che essa non fu saggia. Per quanto ispirata anche dal condivisibile intento di assicurare maggiore garanzia al magistrato rispetto a un procedimento che aveva finito per assumere connotati paradisciplinari, essa ha ristretto inutilmente lo spazio di intervento tempestivo e attento del Consiglio, quando le esigenze di garanzia bene avrebbero potuto essere soddisfatte con un’adeguata procedimentalizzazione. È questa la strada che suggerisce la Commissione Vietti, ed è anche la strada che questo Consiglio superiore ha seguito nella proposta di revisione complessiva del proprio Regolamento interno.

Il secondo esempio attiene alla vexata quaestio del sistema elettorale per l’elezione dei componenti togati del Csm, al fine di assicurare una sempre maggiore corrispondenza con il modello costituzionale di organo di governo autonomo della magistratura. Sul punto vorrei premettere che l’obiettivo non può essere meramente quello di mortificare le cosiddette correnti: finiremmo per avere componenti del Csm meno responsabilizzati e per aumentare le possibilità che essi rispondano a cordate e gruppi di potere inconoscibili. Piuttosto, la riforma dovrebbe tendere a favorire, da un lato, un rapporto meno rigido tra componente associativa ed eletto, e, dall’altro, ad aumentare il ventaglio di scelte del magistrato elettore. La Commissione Scotti propende per un modello a doppio turno, con candidature libere al primo e liste concorrenti al secondo. Si potrebbe notare che un tale sistema, alla luce dell’esperienza delle “primarie” già sperimentate con successo dall’Anm, non cambierebbe molto l’esistente. Mi permetto di suggerire per contro di riflettere su un diverso meccanismo (su cui la Commissione Scotti afferma di non avere avuto la possibilità di compiere un’analisi approfondita), quello del voto singolo trasferibile: in collegi plurinominali si presentano liste o candidati individuali (con alternanza di genere) e l’elettore può indicare in ordine decrescente di preferenza i vari candidati, dando così rilievo sia al progetto di giurisdizione preferito, sia a candidati di altre liste premiati per qualità personali. Ha un inconveniente: è un sistema complesso, da capire e da attuare. Ma noi stiamo parlando di un corpo elettorale estremamente qualificato, in grado di comprendere e utilizzare il sistema. Potrebbe essere una buona soluzione su cui riflettere.

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