Beghin EFDD e Corrao EFDD: Danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-013563/2015 alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Tiziana Beghin (EFDD) e Ignazio Corrao (EFDD)
Oggetto: Danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole
Con delibera del luglio 2015 la Regione Piemonte, interpretando il documento della Commissione (2014/C204/01) sugli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, ha collocato la concessione dei finanziamenti per ovviare ai danni causati dalla selvaggina nell’ambito del regime "de minimis", fissando un massimale di 15.000€ nell'arco di un triennio per i finanziamenti statali ad ogni azienda.
In Italia il regime giuridico della fauna selvatica diverge tuttavia da quello di altri paesi europei. 
Laddove in altre giurisdizioni tale fauna è considerata proprietà del possessore del fondo, in Italia essa è definita "patrimonio indisponibile dello Stato"
Ciò implica che lo Stato, come più volte sottolineato anche dalla Corte di cassazione, è responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica al pari di quelli causati da ciò per cui esso è titolare del diritto di proprietà.
I finanziamenti per ovviare a tali danni sono quindi da considerare un risarcimento e non un contributo.
Alla luce di quanto precede e della giurisprudenza italiana può la Commissione:
1. fornire ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione degli orientamenti comunitari per i danni causati da animali selvatici di cui al documento 2014/C204/01;
2. precisare se i danni causati dalla fauna selvatica debbano essere ricollocati al di fuori dell'ambito degli aiuti di Stato?
La risposta della Commissione Europea
IT E-013563/2015
Risposta di Phil Hogan a nome della Commissione
(7.12.2015) 
1. Conformemente agli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli “Orientamenti”), sono compatibili con il mercato
interno soltanto gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dagli animali selvatici, protetti dalla normativa dell’Unione o della legislazione nazionale.
Gli aiuti nel settore agricolo, che non rientrano in una delle categorie d’aiuto previste negli Orientamenti o che non soddisfano le condizioni ivi enunciate, invece, possono essere eventualmente concessi, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
2. Il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è considerato come aiuto di Stato indipendentemente dalla qualificazione giuridica di un simile risarcimento, che può variare da uno Stato membro all’altro. In effetti, la valutazione della qualificazione di aiuto di Stato viene effettuata dal punto di vista del beneficiario che riceve il risarcimento a prescindere dalla denominazione con la quale detto risarcimento è concesso dallo Stato.



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