Balduzzi: Per un magistrato mai di parte


In questi giorni è in corso d’esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati un disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati con incarichi politici e amministrativi. Lo scorso 22 ottobre il Plenum del CSM ha deliberato una proposta che invita il Ministro della giustizia e, per suo tramite, il Parlamento ad adottare una disciplina più rigorosa di quella vigente e più capace di garantire efficacemente la separazione tra magistratura e politica, nel superiore interesse dell’indipendenza della prima dalla seconda. Riportiamo di seguito l’intervento svolto in quest’occasione dal prof. Renato Balduzzi.
Ufficio stampa del prof. Renato Balduzzi
CSM – Plenum del 22 ottobre 2015
Intervento del prof. Renato Balduzzi
“Nel disegno costituzionale, l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e ai suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice
o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica”.
Sono parole tratte dalla ratio decidendi della sentenza n. 224 del 2009 della Corte costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale di una norma della riforma giudiziaria del 2006, che prevede come illecito disciplinare, tra l’altro, la partecipazione attiva di un magistrato all’attività di un partito politico. Si tratta di un principio che, secondo la Corte, si applica anche quando il magistrato è collocato fuori ruolo per lo svolgimento di compiti tecnici.
La nettezza del principio enunciato dal giudice costituzionale si iscrive dentro una riflessione che attraversa l’intera storia del costituzionalismo occidentale. Sin dagli albori della storia, lunga e complessa, che ha portato all’attuale fase dello Stato costituzionale di diritto, troviamo infatti enunciata con forza la necessità che alla faticosa conquista dell’autonomia e dell’indipendenza del giudiziario (e alla sua costruzione come vero e proprio “potere” e non come semplice “autorità”) si accompagnino la specializzazione e la distinzione dei magistrati e della loro funzione.
Tra i tanti testi costituzionali richiamabili, ne accenno a due, pressoché identici e poco conosciuti, che si pongono come emblematici, anche perché collocati in un momento storico nel quale non erano ancora chiaramente delineate le coordinate di fondo di quello che sarebbe diventato appunto lo Stato costituzionale di diritto.
Il primo testo è l’art. 235 della “Costituzione del Regno delle Due Sicilie” (1820), secondo cui “I tribunali non possono esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati”.
Il secondo testo, cui sono legato anche da ragioni di affectio territoriale, è l’art. 245 dell’”Adozione della Costituzione spagnola nel Regno di Sardegna”, proclamata il 10 marzo 1821 nella Cittadella di Alessandria, che ripete quasi alla lettera la formula della Costituzione del Regno delle Due Sicilie.
In questi testi (sono trascorsi quasi due secoli!) vi è certamente l’eco di una visione riduttiva del ruolo del magistrato, secondo l’approccio di metà Settecento reso celebre dal barone di Montesquieu. Accanto alla notissima formula del magistrato “bocca che pronuncia le parole della legge”, meno ricordata è la continuazione del passo de “L’esprit des lois“: “(…) un essere senz’anima che non può moderare né la forza né il rigore della legge”. Da molto tempo abbiamo superato la rigidità e la ristrettezza della prospettiva cara al dibattito sette-ottocentesco e alla Scuola dell’esegesi, essendo stata ormai incontestabilmente dimostrata l’ineliminabile valenza creativa dell’attività di interpretazione e applicazione. Ciò che non può e non deve cambiare è per contro la preoccupazione dell’apparenza e della sostanza della divisione dei poteri e dell’indipendenza del giudiziario, cui fanno da inevitabile contrappeso specifici doveri e limitazioni nel rapporto tra magistrati e attività e cariche politiche: proprio ciò di cui si occupa la nostra deliberazione odierna, che intende concentrarsi sul profilo soggettivo di distinzione tra la funzione di magistrato e la funzione pubblica politica.
In questa prospettiva, sono molto importanti sia alcuni passaggi della nostra risoluzione, sia gli interventi di molti dei consiglieri togati (quelli di noi non togati essendo in qualche misura più scontati, nel senso della maggiore attenzione alla distinzione sopra descritta): oggi proponiamo al Governo e, per suo tramite, al Parlamento, senza alcuna pretesa di sostituirci alle loro competenze e responsabilità, una rimeditazione complessiva volta a colmare le gravi lacune della legislazione vigente di rango ordinario, a modificarne e a rendere più stringenti le clausole già vigenti, a fare tutto ciò superando pigrizie e timidezze, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.
Con questa deliberazione abbiamo preso l’impegno di andare sino al limite possibile della nostra competenza regolamentare e normativa, e questa è un’ulteriore ragione dell’adesione a questa risoluzione per la quale ringrazio il relatore, consigliere Piergiorgio Morosini, anche per la disponibilità ad accogliere nel testo della medesima alcune proposte da me formulate in commissione: anzitutto quella che prevede l’estensione a tutte le cariche pubbliche di carattere politico-amministrativo del termine temporale di incompatibilità territoriale attualmente previsto per le sole cariche di deputato e senatore (che impedisce di potersi candidare nel medesimo territorio in cui sono state esercitate funzioni giudiziarie negli ultimi sei mesi); poi quella che chiede al legislatore di allungare il predetto termine; infine quella di differenziare tra il trattamento dei magistrati eletti a cariche pubbliche e di quelli che sono stati a quelle cariche nominati dai vertici regionali o locali.
Segnalo anche l’importanza della nostra odierna decisione di trasformare l’originaria semplice risoluzione in formale proposta al Ministro, secondo quanto prevede la legge sul Csm, non senza sottolineare la scelta di redigerla in termini non analitici e di dettaglio: nessuna pretesa, da parte nostra, di svolgere impropri ruoli di terza camera o altro simile, ma l’auspicio che, in tempi appunto rapidi, le Camere vogliano concludere un itinerario legislativo le cui premesse sembrano ormai largamente fatte proprie sia dalla pubblica opinione, sia dalla generalità della magistratura.

Commenti