Si
riporta di seguito il testo dell’intervento che il prof. Renato Balduzzi ha
svolto quest’oggi durante il plenum del CSM dedicato alla questione relativa
alle ferie dei magistrati ordinari.
Ufficio
stampa del prof. Renato Balduzzi
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Plenum
del Consiglio superiore della magistratura del 26 marzo 2015
Intervento
del cons. Renato Balduzzi
Il
mio intervento si divide in due parti: nella prima cercherò di ricostruire,
frigido pacatoque animo, le linee essenziali del problema interpretativo sorto
sulle ferie dei magistrati ordinari, nella seconda di ricollegare il risultato
dell’analisi con le conseguenti decisioni che la legislazione vigente affida al
CSM e con il significato lato sensu politico che il nostro intervento odierno
riveste (va da sé che, in questa seconda parte, il mio animus sarà, per forza
di cose, meno freddo e
pacato…).
1.
Il problema interpretativo nasce dalla scelta del legislatore del 2014 di
inserire un art. 8-bis nel testo della legge n. 97/1979, senza intervenire
espressamente sull’art. 8 della stessa legge.
1.1.
Prima di ogni ragionamento sulla soluzione interpretativa più idonea per
risolvere la coesistenza tra l’art. 8 e l’art. 8-bis, mi sono chiesto se quella
scelta avesse un minimo di fondamento razionale e se vi fossero alternative.
Domanda:
perché non è stato modificato l’art. 90 dell’ordinamento giudiziario?
Risposta:
perché esso riguarda solo i magistrati ordinari.
Domanda:
e allora perché la legge 97/1979 (che, complessivamente, riguarda “lo stato
giuridico dei magistrati e il trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello
Stato”) ha modificato solo l’art. 90 dell’o.g.?
Risposta:
perché allora gli unici magistrati che godevano di un periodo di ferie
superiore a 45 giorni erano i magistrati ordinari.
I
magistrati del Consiglio di Stato (al cui trattamento, per questo profilo, sono
stati assimilati quelli dei TAR) godevano originariamente di un periodo di
ferie di 45 gg (cfr. art. 85 del regio decreto n. 444 del 1942). Analogamente
accadeva per gli avvocati (e procuratori) dello Stato: cfr. art. 58 del regio
decreto 1612 del 1933. Quindi l’intenzione del legislatore del 1979 di
parificare a 45 giorni il periodo di ferie di tutte queste categorie era
soddisfatta dalla modifica del solo art. 90 o.g.
1.2.
Soffermarsi sull’evoluzione dell’art. 90 è molto significativo. Infatti la
disposizione al primo comma (quello che ci interessa) è stata modificata
diverse volte.
La
versione in Gazzetta Ufficiale era questa: “I magistrati delle corti e dei
tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta. Nei primi
quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso”.
Nel
1961 (legge n. 704) l’intero articolo è sostituito e il primo comma risulta il
seguente: “I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo
annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli
affari e gli atti in corso”. La novella, quindi, incide sui destinatari della
norma: non solo più i magistrati delle corti e dei tribunali, ma tutti i
magistrati che esercitano funzioni giudiziarie (ai sensi dei primi articoli
dell’o.g.). Perché? Perché il terzo comma dell’originaria versione dell’art. 90
assegnava ai pretori un periodo di ferie di soli 30 giorni. Nel 1961 il
legislatore ha parificato il periodo di ferie di tutti i magistrati ordinari.
La
successiva modifica del primo comma dell’art. 90 o.g. risale proprio alla legge
97/1979, il cui articolo 8 riscrive la disposizione conservando il riferimento
ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie e prevedendo un periodo di 45
giorni di ferie: “I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un
periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni”. Viene quindi esplicitamente
parificato il trattamento feriale dei magistrati ordinari e delle altre
categorie predette, superando la precedente formulazione che disponeva un
periodo di ferie di 60 giorni, ma prevedeva anche che i primi 15 servissero per
definire affari e atti in corso [di fatto identificava un periodo
"cuscinetto" da dedicare all'arretrato prima del riposo: quanto buon
senso c'era nelle norme antiche...].
Successivamente,
il secondo comma ha subito un’ulteriore modifica (nel 1998, a seguito
dell’istituzione del giudice unico di primo grado), mentre il primo comma è
rimasto quello riscritto nel 1979.
1.3.
Da questa ricostruzione possono trarsi almeno tre considerazioni:
a)
nel momento in cui, nel 2014, il legislatore ha inteso intervenire
unitariamente sulla riduzione del periodo di ferie di tutte le magistrature e
degli avvocati dello Stato ha scartato l’opzione di modificare soltanto l’art.
8 della legge n. 97/1979 o, direttamente, l’art. 90 o.g. Se avesse
semplicemente sostituito nell’art. 90 i 30 gg. ai 45, questo intervento avrebbe
riguardato i soli magistrati ordinari. Invece ha preferito collocare la nuova
disciplina generale nella legge (la 97/1979) che riguarda la generalità delle
magistrature e gli avvocati dello Stato. Il legislatore avrebbe potuto andare a
modificare tutte le disposizioni relative ad ogni singola magistratura/avvocatura
(oppure usare una clausola espressa di abrogazione implicita, in questo
specifico caso non sconsigliabile); ha invece preferito dettare una norma
unitaria nella sede legislativa comunque propria. Tuttavia ha omesso di
intervenire esclusivamente (o, almeno, anche) sull’art. 8 e dunque ha dato
luogo un possibile problema di coordinamento. È possibile che questa omissione
del legislatore sia imputabile alla concitazione naturale che viene a emersione
in quel particolare procedimento legislativo che è il procedimento di
conversione in legge di un decreto-legge. È altrettanto plausibile sostenere
che questa circostanza debba indurre le autorità competenti ad una ancora
maggiore ponderazione nel ricorso a tale strumento di normazione quando si opera,
come in questo caso, in settori tecnicamente molto delicati e interessati da
un’imponente stratificazione normativa. Ma queste considerazioni non possono
esimerci dal risolvere la questione sulla base delle regole generali
sull’interpretazione (art. 12 e art. 15 d.p.c.c.). Sotto questo profilo, l’art.
8-bis abroga tacitamente, per incompatibilità con l’art. 8 e/o per nuova
disciplina dell’intera materia, il precedente art. 8, senza che questo
determini reviviscenza alcuna dell’originario primo comma dell’art. 90, in
quanto non si tratta di norma meramente abrogatrice, ma di sostituzione di un
contenuto normativo a un altro.
b)
la locuzione “magistrati che esercitano funzioni giudiziarie” presente
nell’art. 90 o.g. è stata formulata dal legislatore con l’intento di
ricomprendere tutte le figure di magistrato ordinario, non con quello di
distinguere tra personale in ruolo e fuori ruolo. E questo fatto va tenuto in
considerazione nel momento in cui l’interpretazione letterale di questa
espressione è considerata, da parte di alcuni interpreti, uno dei fondamenti
per impostare il rapporto tra art. 90, comma 1, o.g. e l’art. 8-bis l. 97/1979
in termini di specialità.
c)
quanto si diceva sub a) significa anche un’altra cosa: il legislatore dal 1979
in poi ha inteso trattare paritariamente tutte le magistrature e l’avvocatura
dello Stato in ordine al periodo di ferie. Questa è l’univoca tendenza
rinvenibile nella legislazione (e tale considerazione ha un peso
nell’interpretazione sistematica, sempre richiesta, delle disposizioni
medesime).
2.
A cavallo tra argomento ex ratione legis e argomento logico-sistematico sta poi
la riflessione sulla coincidenza tra periodo di sospensione dei termini e
ferie.
2.1.
La prima versione dell’art. 16 del decreto-legge n. 132 disallineava la durata
di questi due periodi: il primo comma riduceva a 22 giorni il periodo di
sospensione, mentre il secondo comma riduceva a 30 giorni le ferie. Il
Parlamento ha reintrodotto la coincidenza tra questi due periodi. Non si tratta
di valorizzare soltanto la volontà del legislatore di ripristinare e ribadire
il nesso forte e sostanziale tra i due periodi (che vuol dire anche ribadire il
nesso con il periodo di “riposo” concesso all’avvocatura del libero foro: e
questo nesso è comunemente posto alla base della ratio di questa disciplina).
Si tratta anche di rilevare che questa soluzione (quella della coincidenza) è
quella più razionale: recupera all’amministrazione della giustizia 15 giorni
sia dalla sospensione sia dalle ferie, aumentando il tempo ad essa dedicato e
le potenzialità di smaltimento del lavoro da parte del sistema (anche
attraverso una migliore distribuzione e non soltanto con un incremento assoluto
dei carichi!).
2.2.
A fronte di questa considerazione sta l’esigenza, dotata anche di valore
costituzionale, dell’effettività del periodo feriale di tutti i lavoratori.
Piuttosto che risolvere con una regola rigida, espressa dal CSM, il compito di
adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle nuove
disposizioni in tema di ferie, è saggio individuare il criterio cui gli uffici
giudiziari si debbano attenere nel modulare il relativo prospetto feriale. Per
questa ragione voterò a favore della proposta di delibera nella parte in cui
recepisce tale orientamento.
3.
Un’ultima considerazione, di carattere politico-generale, in ordine al ruolo
che il CSM può e deve svolgere in questa materia, per far fronte sino in fondo
alla sua funzione costituzionale di strumento per assicurare, al massimo
livello, l’autonomia e l’indipendenza sia della magistratura nel suo insieme
come potere-ordine, sia del singolo magistrato quale esponente di tale
potere-ordine diffuso.
A
mio giudizio non sta facendo bene alla magistratura italiana e
all’indispensabile rapporto virtuoso e positivo con l’opinione pubblica
l’enfasi, davvero eccessiva, che da più parti (e per la verità non soltanto da
posizioni all’interno della magistratura) si è posta attorno alle cosiddette
ferie dei magistrati, al loro rapporto con la sospensione feriale dei termini
processuali e all’influenza presunta che la modificazione normativa di questi
oggetti possa esercitare sul più generale problema dell’efficienza della
giustizia. Più volte il CSM ha richiamato l’attenzione del legislatore sulla
circostanza, suffragata da tutte le ricerche e gli studi effettuati in questa
materia, che i carichi di lavoro e la cosiddetta produttività dei magistrati
italiani sono a livelli tra i più elevati nella comparazione con gli altri
ordinamenti dell’Unione europea. Dunque le azioni di Governo e Parlamento volte
a ridurre i termini di sospensione feriale dei termini processuali e la
connessa riduzione dei giorni di ferie dei magistrati sono certamente
apprezzabili sia per le ragioni (valorizzate dalla pubblica opinione
soprattutto in questi tempi difficili) di perequazione tra le diverse categorie
di dipendenti pubblici, sia anche per la connessa attenzione volta a garantire
l’effettività delle ferie dei magistrati (anche demandando, come si è visto,
agli organi di autogoverno di adottare i relativi provvedimenti), ma esse vanno
completate attraverso decisioni che incisivamente riguardino il diritto
sostanziale e soprattutto quello processuale, sia civile sia penale, e che
attengano pure alle condizioni di lavoro dentro i nostri uffici giudiziari e
alle stesse condizioni materiali e logistiche in cui esso si svolge: è su
queste (e non su opinabili e stiracchiate interpretazioni delle leggi, già
sufficientemente oscure senza che ad esse occorra aggiungere anche il lavoro
dell’interprete) che deve opportunamente portarsi, per la responsabilità che ci
compete, la nostra attenzione.
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