Il
24 febbraio prossimo il Parlamento Europeo voterà, in Commissione per
l'ambiente, il progetto di relazione sulla proposta di direttiva per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai
caseinati destinati all'alimentazione umana, progetto presentato dalla
Commissione nel marzo dello scorso anno. Il progetto è rivolto a sostituire la
direttiva 83/417/CEE del Consiglio allo scopo di allinearne le disposizioni che
conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione alle disposizioni
introdotte dal Trattato sul Funzionamento dell’Ue, ma anche allineare i
requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati alla pertinente norma
del Codex Alimentarius. Oltre a ciò, si punta ad aggiornare le disposizioni
applicabili alle caseine e ai caseinati tenuto conto della legislazione
comunitaria adottata
nel frattempo, in particolare quella applicabile ai
prodotti alimentari.
Per
quanto concerne l'adeguamento alle norme internazionali, la Commissione propone
in particolare di fissare il tenore massimo di umidità della caseina alimentare
al 12 per cento (rispetto al parametro del 10 per cento previsto in precedenza)
e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare al 2 per
cento (rispetto al 2,25 per cento).
Per
consentire un rapido adeguamento futuro degli allegati I e III (norme
applicabili alla caseina acida alimentare, alla caseina presamica alimentare e
ai caseinati alimentari in termini di composizione, contaminanti, coadiuvanti
tecnologici utilizzati, ecc.) alle norme internazionali e al progresso tecnico,
la Commissione propone inoltre l'adozione di atti delegati. La proposta va
considerata nel contesto della legislazione alimentare generale (regolamento CE
n. 178/2002), che mira a garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e
sani contribuendo così in maniera significativa alla salute e al benessere dei
cittadini.
In
quest'ottica è altresì opportuno assicurare che i consumatori siano adeguatamente
informati in merito ai prodotti alimentari da essi consumati. Sebbene i
prodotti disciplinati dalla proposta (caseine e caseinati) non siano destinati
alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la
preparazione degli alimenti, è importante che gli operatori del settore
alimentare dispongano dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti
finiti, in particolare per quanto riguarda gli allergeni. Di conseguenza la
proposta include disposizioni relative all'etichettatura delle caseine e dei
caseinati destinati all'alimentazione umana.
Se
le informazioni obbligatorie previste non figurano sugli imballaggi, recipienti
o etichette, i prodotti interessati non possono essere commercializzati in
quanto caseine o caseinati alimentari, né utilizzati per la preparazione di
prodotti alimentari. Si ricorda che, con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2014
del regolamento (UE) N. 1308/13 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli, sono state soppresse le norme che prevedevano l’ottenimento
di un aiuto, previsto dalla precedente Ocm, per la trasformazione di latte in
caseina e caseinati, che potevano essere impiegati, su preventiva
autorizzazione della Commissione ed entro certi limiti, alla produzione di formaggi;
pertanto, il loro impiego non è più normato a livello europeo e si fa
riferimento alle sole normative nazionali.
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Alessandria

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