Se gli ultimi dati – 179 casi, secondo il rapporto EU.R.E.S.
2014 – fanno rabbrividire, uno dei recentissimi femminicidi, avvenuto in
provincia di Viterbo, impone un’aggiuntiva riflessione morale, sociale e
“legale”.
Premesso che bisogna sempre rispettare la legge, e consequenzialmente
una sentenza emessa da un giudice, al contempo la società civile non può
rimanere
inerte, e inerme, di fronte alla brutalità di un crimine, ripetuto da
un uomo la cui libertà, seppur cristallizzata da una norma legale (nel rispetto,
in primis, degli artt. 13 e 27 della Costituzione), non trova motivo d’essere
quando limita la libertà altrui o, peggio ancora, quando quella libertà la
elimina per sempre, deprivando della vita una persona… una donna.
Se, quindi,
le forze in campo – leggi (fra cui il contestatissimo decreto sul femminicidio:
D.L. 93/2013 convertito frettolosamente nella L. 119/2013; nonché la c.d.
Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia dalla L. 77/2013), piani
d’intervento, associazioni, trasmissioni televisive, libri e persino le stesse
segnalazioni delle future vittime (il 51,9 % delle donne uccise aveva segnalato
o denunciato le violenze subite) – non riescono ad arginare questo crimine del
quale, invece, si registra un’impennata, si dovrebbe quanto meno ragionare sul
modo di evitarlo laddove vi siano gravi e accertati precedenti, come nel caso
del viterbese.
Scorcio di Sutri, uno dei borghi più belli d’Italia.
A Sutri la trentunenne Brunilda Hoxha, madre di tre figli,
ha trovato la morte, per mano (armata di coltello) del compagno, l’albanese
Agaj Asilan, di 53 anni, col quale conviveva da circa un mese. Le indagini
hanno portato alla luce il precedente: il cinquantatreenne aveva già ucciso,
nel 2001. All’epoca, vittima era stata la moglie alla quale, dopo vent’anni di
matrimonio, aveva spaccato il cranio.
L’uxoricida sconta nove anni di galera
che, evidentemente, non sono stati sufficienti a recuperarlo, ad impedirgli di
commettere pressoché lo stesso reato.
Qui entra ancora in causa l’art. 27 della
Costituzione, in particolare il comma 3: Le pene […] devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Le finalità intrinseche e lodevoli di questo
dettame, quali risocializzazione, reinserimento nella comunità, reintegrazione,
rimangono quindi un faro per il legislatore, e un punto fermo per tutti.
Ma
questo concetto, la cui genesi serba in ogni parola il profondo impegno dei
Padri costituenti, se da un lato ci conforta ricordandocene la lungimiranza,
dall’altro appare lontano dagli odierni e cruenti fatti criminosi (in gran
parte aventi luogo in famiglie che, in Italia, sembrano risentire della visione
del giurista Arturo Carlo Jemolo, secondo il quale “la famiglia è
un’isola che il mare del diritto dovrebbe solo lambire”), o quanto meno lontano
da tutti coloro i quali continuano a macchiarsi di tali delitti, spesso
reiterandoli, come nel caso del borgo viterbese che, purtroppo, non rimane
l’unico. Altri uxoricidi lo hanno preceduto e, alcuni tra questi, anche dopo
aver intrattenuto, mentre erano in carcere, lunghi rapporti epistolari con le
future vittime. Legami che attirano anche altre donne, le quali rivolgono la
loro attenzione addirittura verso criminali efferati. È il caso, ad esempio, di
Angelo Izzo (co-autore del massacro del Circeo e, da semilibero, autore del
massacro di Ferrazzano) o dell’ottantenne Charles Manson (mandante di numerosi
omicidi, tra cui uno dei più efferati della storia degli Stati Uniti d’America,
durante il quale perse la vita, insieme ad altre quattro persone, Sharon Tate,
moglie del regista Roman Polanski) del cui imminente matrimonio con la 26enne
Afton Elaine Burton, non si può non rimanere sconcertati, pur volendo
considerare la turbolenta storia della ragazza.
Ma questo tipo di rapporti (ricorrente fra l’altro anche
per il genere femminile: ne sono esempi Amanda Knox e Daniela Poggiali,
l’infermiera di Lugo di Romagna accusata di aver ucciso trentotto pazienti), si
mostra perlopiù circoscrivibile ad altre dinamiche delittuose le quali, seppur
allacciate al femminicidio dal filo funesto dell’orrore, da questo si
discostano per l’origine del legame relazionale, fondato essenzialmente sulla
notorietà del criminale. Diversamente, altro non è che amore, quel sentimento
insondabile, non contemplato da alcuna legge umana ma depositario della ragione
di ogni accadimento, e di ogni sforzo atto a comprenderlo.


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