Femminicidio, è tempo di fermarsi


Se gli ultimi dati – 179 casi, secondo il rapporto EU.R.E.S. 2014 – fanno rabbrividire, uno dei recentissimi femminicidi, avvenuto in provincia di Viterbo, impone un’aggiuntiva riflessione morale, sociale e “legale”.
Premesso che bisogna sempre rispettare la legge, e consequenzialmente una sentenza emessa da un giudice, al contempo la società civile non può rimanere
inerte, e inerme, di fronte alla brutalità di un crimine, ripetuto da un uomo la cui libertà, seppur cristallizzata da una norma legale (nel rispetto, in primis, degli artt. 13 e 27 della Costituzione), non trova motivo d’essere quando limita la libertà altrui o, peggio ancora, quando quella libertà la elimina per sempre, deprivando della vita una persona… una donna.
Se, quindi, le forze in campo – leggi (fra cui il contestatissimo decreto sul femminicidio: D.L. 93/2013 convertito frettolosamente nella L. 119/2013; nonché la c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia dalla L. 77/2013), piani d’intervento, associazioni, trasmissioni televisive, libri e persino le stesse segnalazioni delle future vittime (il 51,9 % delle donne uccise aveva segnalato o denunciato le violenze subite) – non riescono ad arginare questo crimine del quale, invece, si registra un’impennata, si dovrebbe quanto meno ragionare sul modo di evitarlo laddove vi siano gravi e accertati precedenti, come nel caso del viterbese.
Scorcio di Sutri, uno dei borghi più belli d’Italia.
A Sutri la trentunenne Brunilda Hoxha, madre di tre figli, ha trovato la morte, per mano (armata di coltello) del compagno, l’albanese Agaj Asilan, di 53 anni, col quale conviveva da circa un mese. Le indagini hanno portato alla luce il precedente: il cinquantatreenne aveva già ucciso, nel 2001. All’epoca, vittima era stata la moglie alla quale, dopo vent’anni di matrimonio, aveva spaccato il cranio.
L’uxoricida sconta nove anni di galera che, evidentemente, non sono stati sufficienti a recuperarlo, ad impedirgli di commettere pressoché lo stesso reato.
Qui entra ancora in causa l’art. 27 della Costituzione, in particolare il comma 3: Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le finalità intrinseche e lodevoli di questo dettame, quali risocializzazione, reinserimento nella comunità, reintegrazione, rimangono quindi un faro per il legislatore, e un punto fermo per tutti.
Ma questo concetto, la cui genesi serba in ogni parola il profondo impegno dei Padri costituenti, se da un lato ci conforta ricordandocene la lungimiranza, dall’altro appare lontano dagli odierni e cruenti fatti criminosi (in gran parte aventi luogo in famiglie che, in Italia, sembrano risentire della visione del giurista Arturo Carlo Jemolo, secondo il quale “la famiglia  è un’isola che il mare del diritto dovrebbe solo lambire”), o quanto meno lontano da tutti coloro i quali continuano a macchiarsi di tali delitti, spesso reiterandoli, come nel caso del borgo viterbese che, purtroppo, non rimane l’unico. Altri uxoricidi lo hanno preceduto e, alcuni tra questi, anche dopo aver intrattenuto, mentre erano in carcere, lunghi rapporti epistolari con le future vittime. Legami che attirano anche altre donne, le quali rivolgono la loro attenzione addirittura verso criminali efferati. È il caso, ad esempio, di Angelo Izzo (co-autore del massacro del Circeo e, da semilibero, autore del massacro di Ferrazzano) o dell’ottantenne Charles Manson (mandante di numerosi omicidi, tra cui uno dei più efferati della storia degli Stati Uniti d’America, durante il quale perse la vita, insieme ad altre quattro persone, Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski) del cui imminente matrimonio con la 26enne Afton Elaine Burton, non si può non rimanere sconcertati, pur volendo considerare la turbolenta storia della ragazza.
Ma questo tipo di rapporti (ricorrente fra l’altro anche per il genere femminile: ne sono esempi Amanda Knox e Daniela Poggiali, l’infermiera di Lugo di Romagna accusata di aver ucciso trentotto pazienti), si mostra perlopiù circoscrivibile ad altre dinamiche delittuose le quali, seppur allacciate al femminicidio dal filo funesto dell’orrore, da questo si discostano per l’origine del legame relazionale, fondato essenzialmente sulla notorietà del criminale. Diversamente, altro non è che amore, quel sentimento insondabile, non contemplato da alcuna legge umana ma depositario della ragione di ogni accadimento, e di ogni sforzo atto a comprenderlo.

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