La Direzione Pianificazione Attuativa del Comune di Alessandria ha emesso un’ordinanza per lo svolgimento di interventi manutentivi ad alberi, siepi ed arbusti interferenti con la sede ferroviaria nel territorio comunale, in applicazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80.
Tutti i proprietari hanno l’obbligo di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per possibile caduta alberi o incendio, provvedendo alla potatura o alla rimozione delle piante, siepi e arbusti.
L’ordinanza, in pubblicazione da oggi, martedì 1 aprile, obbliga i proprietari ad intervenire entro 60 giorni da tale data.
Di seguito il testo:
OGGETTO: ORDINANZA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI ALBERI, SIEPI, ARBUSTI, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA NEL COMUNE DI ALESSANDRIA (in applicazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80).
IL DIRIGENTE
VISTA la nota della RFT spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Torino – Via Sacchi n. 3 – 10125 Torino, prot. 9143/1506 del 11/2/2014, avente come oggetto la richiesta di emissione ordinanza per taglio rami di alberi in applicazione del DPR 753/80 dell’11/07/1980 – norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie, nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie tenuti all’osservanza delle distanze di sicurezza previste appunto dagli artt. 52 e 55 del DPR 753 del 11/07/1980, per alberi e per le aree boschive in genere della più vicina rotaia della sede ferroviaria;
VISTO l’art. 52 del DPR 753/80 che recita “ Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed
opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentali delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza circolare dei tratti curvilinei. ……Omissis ….”;
VISTO l’art. 55 del DPR 753/80 che recita : “ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. …..Omissis….” ;
Reg. Ord. n. 144 del 19/03/2014
Prot. N. 2275 del 19/03/2014
CONSIDERATI i rischi di:
- possibile caduta di alberi per cause meteorologiche , per loro ammaloramento o per altre particolari condizioni ambientali (frane, smottamenti, ecc.), soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria,
con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque causare grave interferenza sulla regolarità della stessa;
- pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
RITENUTO opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà confinanti con la sede ferroviaria;
RITENUTO opportuno richiamare anche l’attenzione dei titolari delle proprietà confinanti con la sede ferroviaria all’adozione comunque di tutti gli accorgimenti per esercire una buona manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare il verificarsi delle situazioni descritte precedentemente;
DATO ATTO che in ogni caso deve essere garantita sia la pubblica incolumità , provenendo possibili condizioni di pericolo, che la pubblica utilità consentendo l’erogazione di pubblico servizio senza alcuna interruzione;
VISTI:
il DPR 753/80;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e L. n. 689/81 s.m.i;
Parti 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
il regolamento di polizia Urbana e Rurale;
RILEVATA l’urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;
ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria, ricadenti nel territorio del Comune di Alessandria, ciascuno per la particella di propria competenza, nel rispetto della sopra citata normativa di riferimento, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per possibile caduta alberi e di pericolo di incendio e loro propagazione, provvedendo se del caso alla loro potatura o alla loro rimozione e comunque
per eventuali possibili interferenze, anche agendo su altre essenze arboree (arbusti, siepi , ecc.), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune , al fine di
garantire al meglio sia la pubblica incolumità per persone e/o cose che la pubblica utilità del servizio ferroviario.
DISPONE
che la presente venga:
● pubblicata all’Albo pretorio dell’ente, sul sito Web del Comune e sugli spazi pubblicitari riservati al Comune;
● trasmessa alla Prefettura di Alessandria;
● trasmessa copia a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio;
● trasmessa copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Sato Italiane - Via Sacchi n. 3 – 10125 Torino;
● divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
RENDE NOTO
che i trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 ( e successive modifiche art. 32 L. 689/81 e s.m.i.) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
chiunque ne abbia interesse , avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
- ricorso al Tar del Piemonte , entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza alla
Albo pretorio del Comune;
- ricordo straordinario al Presidente della repubblica , per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione della presente Ordinanza alla Albo pretorio del Comune.
IL DIRIGENTE
(Arch. Pierfranco Robotti)

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