Disciplina sgombero neve e ghiaccio. Sobborghi.
Alessandria:
L DIRIGENTE Visto l’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana; Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale; Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
ORDINA Che i proprietari di casa prospicienti vie e piazze pubbliche dei sobborghi o frazioni, siano obbligati, per tutta la lunghezza dei loro stabili, a sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera larghezza o comunque il corrispondente lato di suolo per una larghezza di m. 1,50 dalla linea del muro, appena sia cessato di nevicare e a rompere e coprire con materiale antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si forma. Inoltre i proprietari hanno l'obbligo di non gettare o spandere sui marciapiedi acqua che possa congelare.
È vietato l’uso dei mezzi pesanti (pale meccaniche) per lo sgombero della neve dai marciapiedi. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. L’accumulo della neve da asportare dovrà effettuarsi in modo da non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e da non ingombrare i rigagnoli delle vie e le bocchette dei pubblici condotti, ove esistano.
Nei cortili delle case prospicienti a strade e piazze pubbliche, è tollerato l’accumulo della neve, che, tuttavia, dovrà essere asportata entro un termine perentorio di 15 giorni. Lo scarico della neve e del ghiaccio dovrà essere fatto nelle apposite aree di scarico e, in difetto, nella campagna attigua all’abitato, avendo cura di non arrecare danno alle colture seminate.
È rigorosamente vietato lo scarico della neve nelle bocchette delle fognature, sui viali, sulle strade in genere, sulla piazze e sui giardini, fatta eccezione per le botole di scarico della
neve nel concentrico urbano, se sorvegliate dal personale del Comune. Il trasporto della neve e del ghiaccio dovrà essere eseguito con le necessarie cautele e con i veicoli convenientemente attrezzati, al fine di evitare qualsiasi dispersione ed avendo cura di non ingombrare l’aera di scarico.
neve nel concentrico urbano, se sorvegliate dal personale del Comune. Il trasporto della neve e del ghiaccio dovrà essere eseguito con le necessarie cautele e con i veicoli convenientemente attrezzati, al fine di evitare qualsiasi dispersione ed avendo cura di non ingombrare l’aera di scarico.
Gli obblighi si cui sopra sono estesi - in via solidale con i proprietari del tratto corrispondente - ai titolari dei negozi, esercizi, bar, e simili al piano terreno e comunque a tutti coloro che abbiano la disponibilità a qualunque titolo degli immobili stessi. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da€ 26,00 a € 250,00. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il Dirigente Dr. PierGiuseppe Rossi
Commenti
Posta un commento
Grazie per il tuo commento torna a trovarci su Alessandria post