REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI


Alessandria: Approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale
Art. 1
“Istituzione del Tributo TARES e Oggetto del Regolamento”
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.(convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e a concorso del finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi (quali la polizia locale, l’anagrafe, l’ufficio tecnico, l’illuminazione pubblica, l’istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade, la protezione civile, i servizi socio assistenziali, i servizi cimiteriali, ecc.).
Lo stesso viene anche denominato TARES (TAssa Rifiuti E Servizi).
4. Il tributo si articola in due componenti:
- componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di
maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 s.m.i. e dal comma 6 del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Alessandria della componente rifiuti del tributo previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, relativamente ai criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, oltre che la modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
6. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo rifiuti;
f) le modalità di applicazione dell’imposta aggiuntiva relativa ai servizi comunali indivisibili.
7. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, proposta dall’Organo di governo dei rifiuti di cui all’art. 3 e adottata ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 158/1999.
8. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
9. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applica una maggiorazione pari ad euro 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Lo stesso Consiglio Comunale può di anno in anno, con apposito proprio atto, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino alla concorrenza di euro 0,40 per metro quadro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
10. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo della tariffa, esclusa la maggiorazione di cui al comma precedente.

Art. 2
“Presupposto del Tributo Rifiuti”
1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui all’articolo seguente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
L’attivazione del servizio di erogazione dell’energia elettrica, certificabile anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui verifica di veridicità è a discrezione del Comune, costituisce presunzione semplice per l’applicazione della tariffa.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Secondo i disposti del comma 16 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento (40%) della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Per il Comune di Alessandria si stabilisce l’applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai cinquecento metri (500 metri).
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3
“Gestione del Servizio”
1. Il Comune di Alessandria esercita le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l’apposito Organo previsto dalla vigente normativa regionale (nel seguito indicato come “Organo di governo dei rifiuti”) che opera, in nome e per conto del Comune e degli altri degli Enti Locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione istitutiva sottoscritta dal Comune. Alla data di approvazione del presente documento l’Organo in questione è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (nel seguito “Consorzio di Bacino”).

Art. 4
“Soggetti del Tributo Rifiuti”
1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Inoltre è fatto obbligo al proprietario di denunciare le eventuali variazioni di destinazioni d’uso.
3. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, il tributo è dovuto da coloro che occupano o conducono le stesse in via esclusiva.

Art. 5
“Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o Conduzione”
1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione patrimoniale. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’utenza e/o si sono verificate le variazioni.
2. I soggetti passivi del tributo presentano al Comune la dichiarazione di attivazione dell’utenza entro i novanta giorni (90 giorni) successivi, termine fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o di attivazione dell’utenza elettrica. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia del documento di identità e della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangono invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.
3. Le dichiarazioni, redatte su apposito modello messo a disposizione degli utenti, devono contenere tutti gli elementi identificativi dell’utenza e i dati determinanti la composizione del tributo. In particolare le stesse devono almeno contenere:
- l’indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell’immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l’alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l’ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell’interno ove esistente, nonché la data di inizio dell’occupazione o conduzione;
- l’eventuale presenza di locali o aree esclusi dall’applicazione della tariffa;
- planimetria e visura catastale.
La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:
- l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- l’indicazione dei dati identificativi dell’utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell’attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l’amministrazione;
- l’ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell’interno ove esistente e la destinazione d’uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell’occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;
- planimetria e visura catastale.
La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. La comunicazione di cessazione dell’utenza dovrà pervenire al Comune entro novanta giorni (90 giorni) successivi alla data dell’evento.
5. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d’ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d’utenza o ne sia accertata d’ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall’occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.
6. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall’evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.
7. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d’ufficio entro il termine di prescrizione di cui all’art. 2948 del Codice Civile.
8. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui al Titolo III del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.
9. Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali e aree, l’obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione di richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.
10. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all’articolo 20 del presente Regolamento.
11. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile designato dal Comune a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 1 – Istituzione del tributo TARES e oggetto del Regolamento
Art. 2 – Presupposto del tributo rifiuti
Art. 3 – Gestione del servizio
Art. 4 – Soggetti del tributo rifiuti
Art. 5 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO RIFERENTESI ALLA COMPONENTE
RIFIUTI
Art. 6 – Metodo normalizzato
Art. 7 – Determinazione del tributo rifiuti
Art. 8 – Articolazione del tributo rifiuti
Art. 9 – Calcolo applicato alle utenze domestiche
Art. 10 – Calcolo applicato alle utenze non domestiche
Art. 11 – Piano finanziario
Art. 12 – Deliberazione annuale del tributo quota rifiuti e quota imposta

TITOLO III – CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Art. 13 – Utenze domestiche
Art. 14 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
Art. 15 – Commisurazione delle superfici assoggettabili al tributo
Art. 16 – Locali e aree non assoggettabili al tributo
Art. 17 – Tariffa giornaliera
Art. 18 – Agevolazioni e riduzioni
Art. 19 – Riduzioni del tributo per motivi di servizio

TITOLO IV – VIOLAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE
Art. 20 – Violazioni e Penalità
Art. 21 – Accertamento e attività di controllo
Art. 22 – Riscossione della TARES

TITOLO V – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 – Rinvii
Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 25 – Trattamento dei Dati Personali

ALLEGATO 1
Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

ALLEGATO 2
Glossario e formule
TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

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