M5S: Mozione su “ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – TESTAMENTO BIOLOGICO”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
e pc Al Segretario Comunale
LORO SEDI
Comune di Alessandria
Il sottoscritto consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Domenico Di Filippo ai sensi dell’art 43 e art 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente
Mozione
Oggetto: “ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA’ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – TESTAMENTO BIOLOGICO”
Premesso che:
Con l’espressione “testamento biologico” (o anche testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento sottoscritto, contenente la manifestazione di volontà di una persona (testatore) nel pieno delle proprie facoltà di intendere e di volere che indica in anticipo i trattamenti medici a cui intende/non intende essere sottoposta in caso di malattie e/o traumatismi tali da inficiare la propria facoltà di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte e di esprimere il proprio consenso informato alle cure stesse.
La persona, all’atto della redazione del documento nomina un “fiduciario per le cure sanitarie”, che diviene, nel caso si verifichino le condizioni per le quali la persona diventi incapace di esprimere la propria volontà, soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni relative alle cure sanitarie proposte per il testatore.
La “dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” (o “Living Will”) è già stata introdotta per legge negli Stati Uniti e in molti paesi dell’Unione Europea nel 1991. Dove non esista ancora una legge specifica vi è
però giurisprudenza consolidata e costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
La Legge Costituzionale Italiana all’art.32 sancisce: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge” e parimenti: “La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Tale norma configura per tutti i cittadini un cosiddetto “diritto perfetto”, quindi un diritto che non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.
Inoltre all’art. 13 la Costituzione recita: “la libertà personale è inviolabile”.
Considerato che:
La Carta di Diritti fondamentali dell’Unione Europea ( al titolo 1, Dignità art 3, Diritto all’integrità personale) sancisce che “il consenso libero ed informato all’atto medico è considerato un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona.
Preso atto che:
Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed Odontoiatri, sancisce all’art 35: “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti … curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”. Inoltre all’art. 38 afferma: “il medico deve attenersi … alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi … il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto, nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”
Considerato infine che:
La più recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa in merito ai trattamenti sanitari ed è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.
- Risulta indispensabile per una consapevole manifestazione della propria volontà che il cittadino sia adeguatamente informato su tutte le disposizioni normative Nazionali ed Internazionali nonché sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità (13 dicembre 2006).
Che è necessario che vengano individuati percorsi e soggetti preposti ad informare e dialogare coi cittadini sul tema delle “dichiarazioni anticipate di fine vita” , coinvolgendo professionisti ed operatori del settore sanitario e sociale che svolgono già il loro ruolo attivo nel campo delle cure alla persona in campo sia medico che assistenziale e sociale.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA
La Giunta a predisporre
a) Di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’istituzione di un registro dei testamenti biologici e delle volontà anticipate di fine vita, istituendo un apposito servizio di registrazione e conservazione di tali atti, tale registro è riservato ai cittadini residenti nel comune di Alessandria
b) L’iscrizione a tale registro deve essere nominativa, gli atti devo essere registrati con numerazione progressiva e datati.
c) La registrazione avviene in forma gratuita.
d) Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto “Il regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici” (AllegatoA)
e) Di demandare alla giunta comunale l’adozione di opportuni provvedimenti, entro trenta (30) giorni dall’esecutorietà del presente atto, ai fini di garantire l’organizzazione e le conseguenti modalità operative del registro dei testamenti biologici e delle volontà anticipate di fine vita.
Tale documento potrà essere modificato liberamente dal cittadino in qualsiasi momento.
Si propone inoltre che accanto alla suddetta dichiarazione, possano essere inserite le proprie disposizioni in relazione alle altre volontà di fine vita ( la cosiddetta Carta delle Volontà), quali ad esempio
- la donazione degli organi, la donazione del proprio corpo alla scienza
- le disposizioni in materia di funerale (religioso o civile)
- l'assistenza morale (religiosa o laica) nella fase terminale della vita
- la cremazione e la dispersione delle ceneri
- il desiderio di esser lasciati morire nella propria abitazione.
I consiglieri comunali
Di Filippo Domenico Angelo Malerba Andrea Cammalleri
Allegato “A”
Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici
a) Ha diritto alla registrazione nel Registro dei testamenti biologici ogni cittadino maggiorenne residente nel comune di Alessandria
b) La registrazione viene effettuata presso i Servizi anagrafici del comune di Alessandria, previo appuntamento, depositando apposita istanza.
- La registrazione è gratuita.
d) La dichiarazione deve contenere l’indicazione nominativa dei fiduciari/tutori ai quali è demandata l’esecuzione della volontà espressa nella dichiarazione.
e) Il deposito della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal testatario o da delegato munito di apposita delega, accompagnato dai fiduciari/tutori, tutti identificati tramite documento di identità valido.
f) Il testatario consegnerà al registro tante copie tutte redatte in originale e sottoscritte quanti sono i fiduciari/tutori, più una copia sempre sottoscritta, che resterà in deposito presso l’amministrazione comunale.
g) Le copie verranno restituite dopo la registrazione al testatario e ai suoi fiduciari/tutori.
h) All’atto del deposito verrà compilata apposita “Istanza di iscrizione al Registro dei testamenti biologici” che verrà sottoscritta dal testatario e dai fiduciari/tutori presenti.

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