Il caso Stampa è una lezione di democrazia

VLADIMIRO ZAGREBELSKY
C’è un elemento straordinario e benvenuto nella vicenda della perquisizione subita da Gianluca Paolucci, giornalista di questo giornale. Si tratta dell’ammissione di un errore materiale commesso dalla Procura della Repubblica nel consegnare tutto un blocco di documenti a un avvocato che aveva legittimamente chiesto copia di alcuni soltanto di essi.  
Il giornalista li aveva tutti ricevuti credendo che il segreto fosse quindi stato levato e li aveva pubblicati. Dai documenti si ricavavano informazioni di grande interesse pubblico (contatti di un’impresa assicuratrice con deputati per ottenere una legislazione favorevole). Accertato l’errore, il Procuratore della Repubblica l’ha pubblicamente riconosciuto scusandosene e disponendo riparazione. Comportamento inusuale, purtroppo, e da segnalare, perché educato, civile e democratico nel rapporto tra autorità pubblica e cittadino.   
Ciò detto, la vicenda merita qualche altra considerazione che prescinde dall’errore che ne è all’origine. Nel caso specifico la Procura della Repubblica doveva accertare quali documenti ancora segreti fossero giunti nelle mani del giornalista e impedirne l’ulteriore diffusione. L’interesse non era infatti in quella fase la ricerca della fonte da cui il giornalista aveva ottenuto i documenti. Semmai sarebbe stata la natura dei documenti a orientare successivamente la ricerca della fonte da cui i documenti erano usciti (brogliacci di intercettazioni telefoniche non trascritte e rimaste presso la polizia giudiziaria o invece atti già formalizzati nel fascicolo del magistrato).
Se invece si fosse trattato di sequestro di cellulari e computer del giornalista, alla ricerca dell’identità di chi gli aveva fornito documenti e notizie ancora segreti, le perplessità sarebbero serie. Esse hanno riguardato le recenti perquisizioni e sequestri disposti dalla Procura di Napoli nei confronti di un giornalista che aveva pubblicato che un ministro e il comandante generale dei carabinieri erano iscritti nel registro degli indagati, essendo sospettati di aver comunicato agli interessati l’esistenza di un’indagine a loro carico (caso Consip). Anche in quel caso la notizia, ancora coperta da segreto, era di evidente grande interesse pubblico (tanto che il Parlamento ne discusse poi le conseguenze). 
Nonostante la prima apparenza, quindi, i provvedimenti delle due Procure della Repubblica sono diversi. Ma l’occasione permette di ricordare che la libertà della stampa di informare sui fatti d’interesse per la pubblica opinione è essenziale alle democrazie. Vi sono certo limiti, quando siano in gioco importanti ragioni di segreto. Ma è necessario che notizie utili a formare l’opinione pubblica in una società democratica possano divenir note. Potrebbe avere positivo effetto la previsione dell’accesso dei giornalisti al contenuto delle indagini penali, con riduzione del segreto al minimo e per tempi stretti, compatibili con le esigenze dell’informazione pubblica. Non sembra però questo l’orientamento legislativo. In ogni caso la condizione essenziale del lavoro dei giornalisti è la protezione delle loro fonti, che non è un privilegio del giornalista, ma un dovere professionale. Esso riguarda le fonti lecite come quelle illecite, che violano i loro doveri di riserbo.   
Esse possono legittimamente essere cercate e punite. Ma se la confidenzialità del rapporto tra la fonte e il giornalista non fosse garantita le fonti si esaurirebbero e con esse la stessa possibilità della stampa di svolgere il suo ruolo. La Corte europea dei diritti umani ha quasi sempre ritenuto sproporzionati perquisizioni e sequestri di materiali (specie informatici) dei giornalisti, che permettono alle autorità pubbliche di conoscere tutta la rete dei rapporti del giornalista.   
La Corte europea ha ritenuto giustificato l’agire delle autorità in casi in cui la scoperta della fonte del giornalista era indispensabile in indagini per fatti gravissimi (per esempio, terrorismo), mentre perquisizioni e sequestri nei confronti di giornali e giornalisti non sarebbero giustificati per il solo fatto che le notizie pubblicate sono ancora segrete. L’utilità probatoria in un’indagine penale non è l’unica che dev’essere tenuta in conto. Per esempio, in un caso del 2003 (Ernst c. Belgio), in cui alcuni magistrati erano sospettati di violazione del segreto istruttorio, la perquisizione e i sequestri nei confronti di giornali e giornalisti che avevano pubblicato le notizie sono stati ritenuti sproporzionati e così violata la libertà di stampa. Tutti gli organismi europei competenti in materia di democrazia e libertà di stampa si preoccupano del cosiddetto chilling effect, l’effetto di inibizione che si genera su tutta la professione giornalistica e sulle fonti da cui essa raccoglie le notizie. La questione non riguarda quindi questo o quel giornalista, questo o quel giornale, ma la libertà di stampa nel suo complesso. È quindi ragione di sollievo sapere, attraverso la comunicazione del Procuratore Spataro, che si è acquisito legittimamente ciò che costituiva corpo di reato e non si è invece cercato di entrare nella rete di rapporti, contatti e fonti del giornalista. 






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