ANF: Come cambia l’assegno dopo la Cirinnà

ANF: Come cambia l’assegno dopo la Cirinnà
Nel caso di unione civile in cui solo una delle due parti sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata. 
Se il nucleo è formato da persone dello stesso sesso con unione civile e ci sono figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa, ai figli viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Per i genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto garantisce il diritto all’ANF per i figli dell’altra parte dell’unione civile. Se il nucleo è formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto se il figlio è stato inserito all’interno dell’unione civile.

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto (legge n.76/16), che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. Info dai Consulenti del lavoro.
Coldiretti Alessandria

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