Via libera all'emendamento che sana gli impianti fotovoltaici senza certificazione regolare dei moduli

Via libera all'emendamento che sana gli impianti fotovoltaici senza certificazione regolare dei moduli 
Via libera nell’ambito della cosiddetta “Manovrina” all’emendamento sulla questione delle sanzioni agli impianti fotovoltaici con certificazioni irregolari dei moduli fotovoltaici Ue, limitandole ad una decurtazione della tariffa incentivante. Il provvedimento riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW che hanno beneficiato di premi incentivanti del 4° e 5° conto energia perché realizzati con moduli fotovoltaici di provenienza certificata UE, ma che a seguito di accertamenti da parte del Gestore dei Servizi Energetici sono stati sanzionati verificata la non conformità dei moduli alle dichiarazioni e certificazioni rese. Mentre degli impianti sotto i 3 kW si occupa il disegno di Legge “Concorrenza”, già approvato in seconda lettura al Senato.
L’urgenza della norma discenderebbe dalla numerosità dei contenziosi sul tema, stimati in qualche centinaia. E’ il caso molti operatori, truffati dalle ditte venditrici, che si sono visti revocare l’incentivo con l’obbligo di restituire gli importi percepiti al Gse, oltre all’obbligo di rispondere per dati non veritieri, documenti falsi, mendaci o contraffatti, nonché eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 

Così il nuovo emendamento interviene sull’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevendendo un taglio del 20% sulla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici superiori a 3 kW per i quali “sia stata riscontrata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento”.
La sanzione è dimezzata, al 10%, qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo da parte del Gse, purchè sussista la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza. Inoltre è fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
Sulla questione delle sanzioni agli impianti a rinnovabili con irregolarità, d’altra parte, si è espressa di recente anche la Corte Costituzionale, alla quale si era rivolto il Consiglio di Stato a seguito di sette ricorsi di altrettante aziende del fotovoltaico. Le norme del decreto legislativo 28/2011 che prevedono sanzioni non modulate in base alle violazioni commesse nel singolo caso, ad esempio appunto la sospensione totale della tariffa incentivante per irregolarità nelle certificazioni dei moduli, sono illegittime in quanto non rispettano il principio di proporzionalità, ha stabilito la Consulta con la sentenza numero 51 del 2017.
Infine, un ulteriore subemendamento dispone che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. Gli approfondimenti sono consultabili sul sito http://www.fattoriedelsole.org/.  

Coldiretti Alessandria

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