La “quattordicesima” di pensione: le condizioni necessarie per presentare l’istanza

La “quattordicesima” di pensione: le condizioni necessarie per presentare l’istanza
L’articolo 5 della legge 3 ago sto 2007, n. 127, prevede la corresponsione di una somma aggiuntiva, cosiddetta "quattordicesima", in presenza di determinate condizioni di età, di contribuzione e di reddito, a favore dei titolari di uno dei trattamenti pensionistici a carico dell'INPS o di altri Enti.
Età e limiti di reddito
Come già sottolineato, i pensionati beneficiari della "quattordicesima" debbono avere un'età pari o superiore ai 64 anni (per l'anno 2016 sono interessati i soggetti nati prima del 1° gennaio 1953) e non possedere un reddito individuale relativo al corrente anno pari a euro € 9.786,86.
I redditi da considerare sono quelli di qualsiasi natura, compresi anche i redditi esenti da imposte.
Non devono, viceversa, essere calcolati nel reddito:
  • trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • indennità di accompagnamento;
  • reddito della casa di abitazione;
  • trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • pensioni di guerra;
  • indennità per i ciechi parziale indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
  • indennizzo per danni da trasfusioni, emoderivatí e vaccinazioni obbligatorie;
  • sussidi economici che Comuni ed altri enti erogano agli anziani per situazioni contingenti e senza caratteristiche di continuità;
- somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo ex Legge n.388/2000.
Anzianità contributiva
Il beneficio spettante non è di importo fisso, ma è collegato, oltre che al reddito, alla gestione di appartenenza della pensione (dipendente, autonomo) e all'anzianità contributiva complessiva, cioè alle settimane di versamento che può far valere l'interessato (vedere la tabella sottostante).
Poiché sono utili, a tal fine, sia i contributi figurativi che quelli a supplemento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli interessati su questi due elementi, in quanto un corretto accredito potrà attribuire un beneficio economico sia per la " quattordicesima" ed indi-pendentemente da essa all'importo in pagamento.


I contributi figurativi
I periodi di assenza dal lavoro o privi di attività possono essere coperti mediante l'accredito di contributi figurativi, che non comportano mai alcun onere per il soggetto interessato.
Alcuni accrediti avvengono d'ufficio, cioè senza necessità di domanda, mentre altri richiedono una esplicita istanza all'INPS.
Tra questi ultimi rientrano:
  • servizio militare;
  • malattia ed infortunio;
  • maternità.
In presenza di uno o più di questi eventi verificatosi nel corso della vita assicurativa, occorre procedere alla richiesta di accredito della contribuzione figurativa all'INPS.

Il supplemento
Qualora il pensionato possa far valere, dopo la decorrenza della pensione, altra contribuzione per attività lavorativa, dipendente od autonoma oppure contribuzione figurativa, potrà presentare domanda all'INPS per la valorizzazione dei predetti contributi.
Sia per quanto riguarda la contribuzione figurativa, che per quella a supplemento, il Patronato Epaca della Coldiretti è, a disposizione per assistere le persone interessate all'accredito dei contributi ed alla presentazione della relativa domanda di ricostituzione o supplemento della pensione.

Pagamento di luglio 2016
L'INPS ha confermato che, la "quattordicesima", è stata attribuita in via generalizzata sulla mensilità di luglio 2016, ai soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti e che, alla data del 31 luglio 2016 abbiano un'età maggiore o uguale a 64 anni.
A coloro che perfezionano l'età richiesta dal 1° agosto 2016 in poi, la corresponsione verrà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2016.

Importante
Ai pensionati ai quali, pur rispettando tutti i requisiti, il beneficio non è stato corrisposto a livello centrale dall'INPS per assenza delle informazioni reddituali, la prestazione sarà attribuito su richiesta dell'interessato.
Qualora vi siano pensionati che, pur rientrando nei limiti di reddito, non ricevano tale beneficio, sono invitati a presentarsi tempestivamente presso gli uffici di zona o recapito Coldiretti/EPACA per la predisposizione dell’istanza.

Nel dettaglio i chiarimenti dell’Inps sulla disciplina dei benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti

L’Inps ha emesso dei chiarimenti in merito a due disposizioni contenute nella legge n. 90/2014, sulla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.
Come risaputo, i verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità, rilasciati dalle Commissioni ASL, possono essere oggetto di "revisione" nell'ambito di una successiva visita da parte dell' Inps, sintetizziamo per chiarezza che:
1. prima dell'intervento della nuova disposizione normativa, il lavoratore, già autorizzato dall'Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel pe-riodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento dell'iter sanitario di revisione. Solo all'esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.
2. la nuova disciplina dispone che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".
Si ricorda che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Inps.
Pertanto, in attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino a quando l'iter sanitario di revisione non si è concluso.
Gli Uffici del Patronato EPACA di Coldiretti sono a disposizioni per i chiarimenti in merito.

Coldiretti Alessandria

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