Disciplina della circolazione nel centro abitato nel periodo compreso tra il 15 Novembre ed il 31 Marzo successivo.


Alessandria: ORDINANZA PERMANENTE
Oggetto: Disciplina della circolazione nel centro abitato nel periodo compreso tra il 15 Novembre ed il 31 Marzo successivo. Obbligo per i veicoli di circolare muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli da installare tempestivamente secondo le necessità del fondo stradale.
IL DIRETTORE TENUTO CONTO della stagione invernale e della possibilità di precipitazioni nevose anche intense con
conseguente rischio di dover circolare su piani viabili coperti da neve o ghiaccio;
PREMESSO che la L. 120 del 29/07/2010, art. 1, c. 1, ha introdotto la modifica dell’ art. 6 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 consentendo espressamente agli enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siamo muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;
CONSTATATO che durante le nevicate degli anni precedenti si sono avuti gravissimi problemi viabili sulle strade di competenza comunale dovuti quasi esclusivamente a veicoli privi di pneumatici da neve e/o sistemi antisdrucciolevoli i quali, impossibilitati a procedere, impedivano il transito anche ai veicoli correttamente equipaggiati per le avverse condizioni meteorologiche;
RITENUTO di dover tutelare la sicurezza della circolazione stradale e garantire lo scorrimento anche in situazioni meteorologiche avverse nonché il regolare funzionamento dei servizi pubblici espletati con veicoli a motore;
PRESO ATTO che l’ordinanza permanente 887 del 01/12/2010, che prevedeva che, a far data dal 1 dicembre 2010, su tutte le strade di proprietà comunale, dall’inizio di ciascuna precipitazione a carattere nevoso e fino a cinque giorni
dopo il termine della stessa, fosse consentita la circolazione ai veicoli a motore muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure che avessero a bordo mezzi antisdrucciolevoli da installarsi tempestivamente secondo le necessità determinate dalle condizioni del fondo stradale non ha dato soddisfacenti risultati, non potendosi attuare attività di controllo e prevenzione se non quando o dopo che l’evento atmosferico si sia verificato;
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO l’art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; VISTO l’Art. 44 dello Statuto Comunale;ORDINA
Che, a far data dal 15 Novembre di ogni anno e fino al 31 Marzo successivo, su tutte le strade comprese nel perimetro del centro abitato (perimetro urbano) della Città di Alessandria, è vietata la circolazione ai veicoli a motore privi di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure che non abbiano a bordo dispositivi antisdrucciolevoli da installarsi tempestivamente secondo le necessità determinate dalle condizioni del fondo stradale;
Che in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui sopra siano obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali;
Che su tutte le rimanenti strade di proprietà comunale, dall’inizio di ciascuna precipitazione a carattere nevoso e fino a cinque giorni dopo il termine della stessa, è vietata la circolazione ai veicoli a motore privi di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure che non abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli da installarsi tempestivamente secondo le necessità determinate dalle condizioni del fondo stradale.
In esecuzione a quanto sopra, si dispone l’apposizione sulla viabilità di competenza comunale, della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione conforme alla figura II 87, art. 122 Allegati al Titolo II del regolamento predetto, integrata da pannello esplicativo circa le modalità in ordine di tempo e luogo di vigenza del presente provvedimento.
Il personale in servizio di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato della vigilanza per la puntuale osservanza della presente ordinanza. Il presente provvedimento avrà adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria nonché nei consueti modi di diffusione.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7, c. 1, lett. A) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i..
A norma dell’art. 3, c. 4. L. 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1030/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
In relazione al disposto dell’art. 37, c.3 del D.Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero della Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.
Il Direttore di Direzione (Dott.ssa Orietta Bocchio)

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